Art. 4. Corsi professionali 1. Il corso di cui il comma 3, lettera a), dell'art. 3 deve avere per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle piu' efficienti tecniche mercantili e gestionali in relazione alle diverse tipologie delle strutture distributive, la conoscenza delle varie formule organizzative della distribuzione, nonche' delle normative relative alla salute, alla sicurezza ed all'informazione del consumatore. Deve prevedere altresi' materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati. 2. I corsi sono effettuati in base a specifiche convenzioni con l'assessorato regionale della cooperazione, il commercio l'artigianato e la pesca, in via prioritaria, dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, dagli enti da queste costituiti, dagli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nonche' dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. L'assessorato regionale della cooperazione, il commercio l'artigianato e la pesca, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede ad attivare, tramite specifico rapporto convenzionale con i soggetti di cui al comma 2, un sistema di formazione e aggiornamento diretto ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attivita', con particolare riguardo alle piccole e medie imprese. 4. L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato al possesso dei requisiti di cui all'art. 3. 5. L'assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca individua, acquisito il parere dell'osservatorio regionale del commercio, i titoli di studio di scuola professionale, di scuola media di secondo grado ed universitari equiparabili ai corsi professionali di cui alla lettera a), del comma 3 dell'art. 3.