Art. 4.
                         Corsi professionali
    1. Il corso di cui il comma 3, lettera a), dell'art. 3 deve avere
per  oggetto  materie  idonee  a garantire l'apprendimento delle piu'
efficienti tecniche mercantili e gestionali in relazione alle diverse
tipologie  delle  strutture  distributive,  la conoscenza delle varie
formule  organizzative  della  distribuzione, nonche' delle normative
relative   alla   salute,  alla  sicurezza  ed  all'informazione  del
consumatore.  Deve prevedere altresi' materie che hanno riguardo agli
aspetti  relativi  alla conservazione, manipolazione e trasformazione
degli alimenti, sia freschi che conservati.
    2.  I  corsi sono effettuati in base a specifiche convenzioni con
l'assessorato    regionale    della    cooperazione,   il   commercio
l'artigianato  e  la pesca, in via prioritaria, dalle associazioni di
categoria   del  commercio  maggiormente  rappresentative  a  livello
provinciale,   dagli   enti  da  queste  costituiti,  dagli  enti  di
formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n.
24,  nonche'  dalle  camere  di  commercio,  industria, artigianato e
agricoltura.
    3.  L'assessorato  regionale  della  cooperazione,  il  commercio
l'artigianato  e  la  pesca,  d'intesa  con  le  camere di commercio,
industria,    artigianato   e   agricoltura   e   le   organizzazioni
imprenditoriali  del commercio maggiormente rappresentative a livello
regionale,   provvede   ad   attivare,   tramite  specifico  rapporto
convenzionale  con  i  soggetti  di  cui  al  comma  2, un sistema di
formazione   e   aggiornamento   diretto   ad   elevare   il  livello
professionale  o  a  riqualificare  gli  operatori  in attivita', con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese.
    4.  L'esercizio  dell'attivita'  di  commercio  all'ingrosso, ivi
compreso  quello  relativo  ai  prodotti  ortofrutticoli,  carnei  ed
ittici, e' subordinato al possesso dei requisiti di cui all'art. 3.
    5. L'assessorato  regionale  della  cooperazione,  il  commercio,
l'artigianato   e   la   pesca   individua,   acquisito   il   parere
dell'osservatorio  regionale  del  commercio,  i  titoli di studio di
scuola   professionale,   di   scuola   media  di  secondo  grado  ed
universitari  equiparabili ai corsi professionali di cui alla lettera
a), del comma 3 dell'art. 3.