Art. 4. Modificazioni della consistenza di un maso chiuso 1. Per tutti i cambiamenti nell'estensione di un maso chiuso nonche' nella consistenza dei diritti reali connessi con il maso chiuso, che non derivino da espropriazione per pubblica utilita' ovvero da operazioni di riordino fondiario approvate dalla giunta provinciale ai sensi delle vigenti disposizioni, occorre l'autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi; la stessa e' pure necessaria per la costituzione del diritto di superficie. 2. Nel procedimento giudiziario di accertamento dell'avvenuta usucapione su una parte del maso chiuso deve essere sentita la commissione locale competente.