Art. 4.
          Modificazioni della consistenza di un maso chiuso
    1.  Per  tutti  i  cambiamenti  nell'estensione di un maso chiuso
nonche'  nella  consistenza  dei  diritti  reali connessi con il maso
chiuso,  che  non  derivino  da  espropriazione per pubblica utilita'
ovvero  da  operazioni  di  riordino fondiario approvate dalla giunta
provinciale    ai   sensi   delle   vigenti   disposizioni,   occorre
l'autorizzazione  della  commissione  locale  per  i  masi chiusi; la
stessa  e'  pure  necessaria  per  la  costituzione  del  diritto  di
superficie.
    2.  Nel  procedimento  giudiziario  di accertamento dell'avvenuta
usucapione  su  una  parte  del  maso  chiuso  deve essere sentita la
commissione locale competente.