Art. 5.
   Autorizzazione al distacco e all'aggregazione di fondi rustici
  1.  L'autorizzazione a staccare parti di un maso chiuso puo' essere
concessa  se,  per  la  parte  da staccarsi, venga contemporaneamente
aggregato   al   maso  un  altro  appezzamento  equivalente  ai  fini
dell'economia aziendale.