Art. 6. Autorizzazione al distacco di fondi rustici senza aggregazione 1. Senza aggregazione di appezzamento equivalente non puo' essere data l'autorizzazione al distacco di parte di un maso chiuso o di diritti reali connessi con la proprieta' di esso, salvo che non sussistano gravi ragioni di natura economico-sociale o di interesse agricolo e il distacco non comporti una notevole diminuzione del reddito complessivo del maso chiuso. 2. Se la proprieta' di un maso chiuso da parte di una famiglia diretto-coltivatrice puo' essere mantenuta solo mediante il distacco di appezzamenti di terreno, si puo' autorizzare il distacco, anche se cio' comporta una notevole diminuzione del reddito complessivo, purche' rimanga garantito il reddito medio annuo di cui all'art. 2. 3. Contestualmente all'atto di autorizzazione al distacco di appezzamenti di terreno puo' essere disposta l'aggregazione degli stessi ad altri masi chiusi. Questa aggregazione costituisce un'iscrizione ai sensi dell'art. 97 della legge tavolare, emanata con regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.