Art. 6.
   Autorizzazione al distacco di fondi rustici senza aggregazione
    1. Senza aggregazione di appezzamento equivalente non puo' essere
data  l'autorizzazione  al  distacco  di parte di un maso chiuso o di
diritti  reali  connessi  con  la  proprieta'  di esso, salvo che non
sussistano  gravi  ragioni di natura economico-sociale o di interesse
agricolo  e  il  distacco  non  comporti una notevole diminuzione del
reddito complessivo del maso chiuso.
    2.  Se  la  proprieta' di un maso chiuso da parte di una famiglia
diretto-coltivatrice  puo' essere mantenuta solo mediante il distacco
di appezzamenti di terreno, si puo' autorizzare il distacco, anche se
cio'  comporta  una  notevole  diminuzione  del  reddito complessivo,
purche' rimanga garantito il reddito medio annuo di cui all'art. 2.
    3.  Contestualmente  all'atto  di  autorizzazione  al distacco di
appezzamenti  di  terreno  puo'  essere disposta l'aggregazione degli
stessi   ad   altri  masi  chiusi.  Questa  aggregazione  costituisce
un'iscrizione ai sensi dell'art. 97 della legge tavolare, emanata con
regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.