Art. 7.
Autorizzazione  all'aggregazione  di  altri immobili e unione di piu'
                             masi chiusi
    1.  L'autorizzazione ad aggregare al maso chiuso altri immobili o
diritti  di natura agricola, finora non connessi con lo stesso, viene
data, fermi restando i presupposti dell'art. 2.
    2.  L'unione di due o piu' masi chiusi in un unico maso chiuso e'
ammessa  ai  fini  dell'arrotondamento  fondiario  e  della  migliore
conduzione, purche' il reddito massimo ammissibile ai sensi dell'art.
2 non venga superato.