Art. 7. Autorizzazione all'aggregazione di altri immobili e unione di piu' masi chiusi 1. L'autorizzazione ad aggregare al maso chiuso altri immobili o diritti di natura agricola, finora non connessi con lo stesso, viene data, fermi restando i presupposti dell'art. 2. 2. L'unione di due o piu' masi chiusi in un unico maso chiuso e' ammessa ai fini dell'arrotondamento fondiario e della migliore conduzione, purche' il reddito massimo ammissibile ai sensi dell'art. 2 non venga superato.