Art. 8.
     Scioglimento di diritti di comproprieta' connessi col maso
    1.  Qualora  esistano  diritti  di  comproprieta' o altri diritti
connessi con la proprieta' del maso chiuso e il rapporto di comunione
venga  sciolto  per  qualsiasi  causa,  i  singoli fondi assegnati al
proprietario  o  alla  proprietaria  del  maso  chiuso  rimangono, in
seguito allo scioglimento, a far parte del maso chiuso.