Art. 8. Scioglimento di diritti di comproprieta' connessi col maso 1. Qualora esistano diritti di comproprieta' o altri diritti connessi con la proprieta' del maso chiuso e il rapporto di comunione venga sciolto per qualsiasi causa, i singoli fondi assegnati al proprietario o alla proprietaria del maso chiuso rimangono, in seguito allo scioglimento, a far parte del maso chiuso.