Art. 9.
                  Distacchi nell'interesse pubblico
    1.  Qualora  il  distacco  risulti  necessario  per  costruire  o
sistemare   vie   pubbliche   o   per   regolare  torrenti  o  fiumi,
l'autorizzazione  puo'  essere  concessa  a  prescindere  dal reddito
residuo del maso.
    2.  Il  maso  chiuso  deve, su richiesta del proprietario o della
proprietaria,  venire  espropriato  integralmente, qualora in seguito
all'espropriazione  parziale  progettata venga a mancare la qualifica
di maso chiuso a norma dell'art. 2.