Art. 5. Integrazione dell'assegno al nucleo familiare 1. La prima domanda per la concessione dell'assegno integrativo al nucleo familiare di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modifiche, puo' essere presentata durante tutto il corso dell'anno ed ha effetto fino alla fine del periodo di riferimento annuale in relazione al quale l'integrazione e' disposta. 2. Per la prosecuzione dell' erogazione la relativa domanda deve essere rinnovata tra il 1 giugno e il 30 settembre di ogni anno, anche contestualmente alla comunicazione annuale delle condizioni reddituali e patrimoniali della famiglia e della composizione del nucleo familiare. Trascorso il termine ultimo del 30 settembre puo' essere presentata solo domanda per una nuova concessione dell'integrazione. 3. L'assegno integrativo al nucleo familiare e' erogato in due rate semestrali, la prima con scadenza al 31 dicembre e la seconda con scadenza al 30 giugno per i rispettivi precedenti semestri. 4. La concessione dell'assegno integrativo al nucleo familiare e' disposta sulla base delle dichiarazioni, rese dal richiedente nella domanda, in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti per il periodo in relazione al quale spetta l'assegno. 5. Qualora durante il periodo di godimento dell'assegno integrativo al nucleo familiare si verifichino fatti in base ai quali l'integrazione spetti in misura diversa o venga meno il relativo diritto, il richiedente deve darne immediata comunicazione all'ufficio provinciale competente per la previdenza integrativa. La revoca o la modifica dell'importo dell'assegno al nucleo decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento. 6. Ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto del presidente della giunta regionale 5 giugno 2000. n. 5/L, la persona richiedente non si considera vivente da sola nel caso in cui l'altro genitore partecipi alla vita familiare della persona richiedente o abbia riconosciuto il figlio ovvero abbia dimora abituale presso la persona richiedente; non si considera vivente da sola neppure nel caso in cui conviva con una persona non parente fino al secondo grado o non affine di primo grado. 7. In caso di decesso dei richiedente l'integrazione dell'assegno al nucleo familiare, il coniuge ha diritto all'integrazione, senza soluzione di continuita', qualora entro il termine di tre mesi dalla data del decesso del coniuge rinnovi la domanda e sia in possesso degli ulteriori requisiti previsti. 8. La condizione di figlio maggiorenne a carico in quanto studente, di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modifiche, e' dimostrata qualora il richiedente, nella domanda di concessione, indichi gli estremi dell'iscrizione, l'effettiva frequenza, l'anno di' immatricolazione e la durata legale del corso di studi del figlio. 9. L'erogazione dell'assegno integrativo al nucleo familiare non e' interrotta per i figli maggiorenni a carico in quanto studenti, nel periodo intercorrente tra la fine degli studi di scuola media superiore e l'inizio dell'anno accademico immediatamrnte successivo relativo a corsi universitari, parauniversitari o ad altri corsi d'istruzione superiore.