Art. 5.
            Integrazione dell'assegno al nucleo familiare
    1.  La  prima domanda per la concessione dell'assegno integrativo
al  nucleo  familiare  di  cui  agli  articoli  14  e  15 della legge
regionale  24 maggio  1992, n. 4, e successive modifiche, puo' essere
presentata  durante  tutto il corso dell'anno ed ha effetto fino alla
fine  del  periodo  di  riferimento  annuale  in  relazione  al quale
l'integrazione e' disposta.
    2.  Per la prosecuzione dell' erogazione la relativa domanda deve
essere  rinnovata  tra  il  1  giugno e il 30 settembre di ogni anno,
anche  contestualmente  alla  comunicazione  annuale delle condizioni
reddituali  e  patrimoniali  della  famiglia e della composizione del
nucleo  familiare.  Trascorso il termine ultimo del 30 settembre puo'
essere   presentata   solo   domanda   per   una   nuova  concessione
dell'integrazione.
    3.  L'assegno  integrativo  al nucleo familiare e' erogato in due
rate  semestrali,  la  prima con scadenza al 31 dicembre e la seconda
con scadenza al 30 giugno per i rispettivi precedenti semestri.
    4. La concessione dell'assegno integrativo al nucleo familiare e'
disposta  sulla  base delle dichiarazioni, rese dal richiedente nella
domanda,  in  ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti per il
periodo in relazione al quale spetta l'assegno.
    5.   Qualora   durante   il  periodo  di  godimento  dell'assegno
integrativo al nucleo familiare si verifichino fatti in base ai quali
l'integrazione  spetti  in  misura  diversa  o venga meno il relativo
diritto,   il   richiedente   deve   darne   immediata  comunicazione
all'ufficio  provinciale competente per la previdenza integrativa. La
revoca  o la modifica dell'importo dell'assegno al nucleo decorre dal
primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento.
    6.  Ai  sensi  dell'art.  1, comma 10, del decreto del presidente
della  giunta regionale 5 giugno 2000. n. 5/L, la persona richiedente
non  si  considera  vivente  da sola nel caso in cui l'altro genitore
partecipi  alla  vita  familiare  della  persona  richiedente o abbia
riconosciuto il figlio ovvero abbia dimora abituale presso la persona
richiedente; non si considera vivente da sola neppure nel caso in cui
conviva  con  una  persona  non  parente  fino al secondo grado o non
affine di primo grado.
    7. In caso di decesso dei richiedente l'integrazione dell'assegno
al  nucleo  familiare,  il coniuge ha diritto all'integrazione, senza
soluzione  di continuita', qualora entro il termine di tre mesi dalla
data  del  decesso  del  coniuge rinnovi la domanda e sia in possesso
degli ulteriori requisiti previsti.
    8.  La  condizione  di  figlio maggiorenne  a  carico  in  quanto
studente,  di  cui  all'art.  14,  comma  2,  della  legge  regionale
24 maggio  1992,  n. 4, e successive modifiche, e' dimostrata qualora
il  richiedente,  nella  domanda  di concessione, indichi gli estremi
dell'iscrizione, l'effettiva frequenza, l'anno di' immatricolazione e
la durata legale del corso di studi del figlio.
    9.  L'erogazione dell'assegno integrativo al nucleo familiare non
e'  interrotta  per  i figli maggiorenni a carico in quanto studenti,
nel  periodo  intercorrente  tra  la fine degli studi di scuola media
superiore  e  l'inizio dell'anno accademico immediatamrnte successivo
relativo  a  corsi  universitari,  parauniversitari  o ad altri corsi
d'istruzione superiore.