Art. 6. Assegno di cura 1. L'assegno e' corrisposto in due rate, che sono liquidate rispettivamente nel mese di compimento del primo e del secondo anno di vita. 2. Ai fini della liquidazione delle rate il richiedente deve attestare il possesso di tutti i requisiti per il periodo che intercorre tra il primo e il secondo anno di vita del bambino. 3. Su richiesta possono essere liquidati acconti sulle rate, previe attestazione del possesso di tutti i requisiti del richiedente e dichiarazione di non avere svolto attivita' lavorativa per piu' di sei giorni al mese. In caso contrario eventuali assegni spettanti in misura ridotta sono liquidati alla scadenza annuale. 4. Qualora la documentazione relativa ai requisiti non sia trasmessa entro i termini stabiliti, la liquidazione e' sospesa fino alla sua trasmissione ed e' erogata alla successiva scadenza prevista. 5. Qualora si verifichino variazioni ai fini della corresponsione dell'assegno di cura, esse hanno effetto dal mese successivo al verificarsi dell'evento, salvi i casi previsti dalla legge. 6. Ai fini dell'applicazione dell'art. 18, comma 5, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modifiche, in relazione ai richiedenti appartenenti ai nuclei familiari di coltivatori diretti, mezzadri e coloni che operino sul territorio regionale in aziende particolarmente svantaggiate, si applicano le disposizioni della legge provinciale 19 dicembre 1988, n. 63 e successive modifiche; le aziende devono conseguire almeno 20 punti di svantaggio. Tale punteggio e' aggiornato dalla giunta provinciale. 7. All'erogazione dell'assegno di cura si applicano le disposizioni previste dall'art. 5, comma 6.