Art. 6.
                           Assegno di cura
    1.  L'assegno  e'  corrisposto  in  due  rate, che sono liquidate
rispettivamente  nel  mese di compimento del primo e del secondo anno
di vita.
    2.  Ai  fini  della  liquidazione  delle rate il richiedente deve
attestare  il  possesso  di  tutti  i  requisiti  per  il periodo che
intercorre tra il primo e il secondo anno di vita del bambino.
    3.  Su  richiesta  possono  essere  liquidati acconti sulle rate,
previe attestazione del possesso di tutti i requisiti del richiedente
e  dichiarazione di non avere svolto attivita' lavorativa per piu' di
sei  giorni al mese. In caso contrario eventuali assegni spettanti in
misura ridotta sono liquidati alla scadenza annuale.
    4.  Qualora  la  documentazione  relativa  ai  requisiti  non sia
trasmessa  entro i termini stabiliti, la liquidazione e' sospesa fino
alla   sua  trasmissione  ed  e'  erogata  alla  successiva  scadenza
prevista.
    5. Qualora si verifichino variazioni ai fini della corresponsione
dell'assegno  di  cura,  esse  hanno  effetto  dal mese successivo al
verificarsi dell'evento, salvi i casi previsti dalla legge.
    6.  Ai  fini dell'applicazione dell'art. 18, comma 5, della legge
regionale  24 maggio 1992, n. 4, e successive modifiche, in relazione
ai  richiedenti  appartenenti  ai  nuclei  familiari  di  coltivatori
diretti,  mezzadri  e  coloni che operino sul territorio regionale in
aziende  particolarmente  svantaggiate,  si applicano le disposizioni
della   legge  provinciale  19 dicembre  1988,  n.  63  e  successive
modifiche;   le   aziende   devono  conseguire  almeno  20  punti  di
svantaggio. Tale punteggio e' aggiornato dalla giunta provinciale.
    7.   All'erogazione   dell'assegno   di   cura  si  applicano  le
disposizioni previste dall'art. 5, comma 6.