Art. 7. Indennita' giornaliera per degenza ospedaliera 1. L'indennita' giornaliera per degenza ospedaliera di cui all'art. 23 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modifiche, e' corrisposta previa presentazione di certificazione, rilasciata dal reparto ospedaliero competente, attestante la durata della degenza e recante l'annotazione "malattia" quale causa della degenza medesima.