Art. 8. Indennita' per infortunio domestico 1. L'indennita' giornaliera per infortunio domestico di cui all'Art. 28 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modifiche, e' corrisposta sulla base di una certificazione del medico di famiglia da cui risulti l'inabilita' temporanea assoluta al lavoro a seguito di infortunio, nonche' la prognosi di guarigione. 2. Nella domanda di erogazione dell'indennita' giornaliera devono altresi' essere indicati il luogo, la data e la dinamica dell'infortunio.