Art. 8.
                 Indennita' per infortunio domestico
    1.  L'indennita'  giornaliera  per  infortunio  domestico  di cui
all'Art.  28 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive
modifiche, e' corrisposta sulla base di una certificazione del medico
di famiglia da cui risulti l'inabilita' temporanea assoluta al lavoro
a seguito di infortunio, nonche' la prognosi di guarigione.
    2. Nella domanda di erogazione dell'indennita' giornaliera devono
altresi'   essere   indicati   il   luogo,  la  data  e  la  dinamica
dell'infortunio.