Art. 9.
                     Contribuzione previdenziale
    1.  La  contribuzione  di  cui  all'art.  7 della legge regionale
24 maggio  1992, n. 4, e successive modifiche, deve essere versata al
momento  dell'adesione  e, per gli anni successivi, prima dell'inizio
del nuovo anno assicurativo.
    2. In caso di versamento effettuato entro dieci giorni dalla data
dell'adesione,  l'anno  assicurativo decorre dalla data dell'adesione
stessa.  In caso di versamenti effettuati oltre tale termine ma entro
un  mese dalla data dell'adesione, l'assicurazione decorre dalla data
del versamento.
    3.  Il  mancato versamento della contribuzione entro i termini di
cui  ai  commi  1  e  2 costituisce rinuncia all'instaurazione o alla
prosecuzione  del  rapporto  assicurativo.  In  tal caso la posizione
assicurativa e' considerata chiusa ed e' archiviata.
    4.  Qualora  il  contributo  sia  versato  in misura inferiore al
dovuto   ma  almeno  pari  a  quello  dovuto  nell'anno  assicurativo
antecedente,  la  differenza, maggiorata degli interessi calcolati al
saggio   legale,   deve   essere  versata  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento  della  relativa comunicazione. Eventuali importi versati
in eccesso rispetto al dovuto saranno restituiti.
    5. Per gli assicurati che risultavano gia' iscritti alla data del
31 dicembre   1998  alle  varie  forme  assicurative  il  nuovo  anno
assicurativo  decorre,  per i nuovi iscritti nel medesimo anno, dalla
data  dell'iscrizione,  e,  per  le  persone  che hanno optato per la
prosecuzione  ai  sensi  dell'art.  2 della legge regionale 19 luglio
1998, n. 6, e successive modifiche, dalla data dell'opzione.
    6.  I  contributi  assicurativi  dovuti ai fini del conseguimento
delle    prestazioni    previdenziali    possono   essere   incassati
contemporaneamente all'erogazione delle prestazioni relative.
    7. Il contributo assicurativo puo' essere versato anticipatamente
per   piu'   anni,  per  un  massimo  di  tre,  contestualmente  alla
dichiarazione   di   adesione   o   alla  prosecuzione  del  rapporto
assicurativo.  In  tal caso il contributo assicurativo e' determinato
in  base  alle  condizioni economiche con riferimento alla data della
dichiarazione stessa.
    8.  Ai  fini  della  rilevazione  della  situazione economica, il
questionario  attestante  le condizioni reddituali e patrimoniali del
nucleo   familiare   deve   essere  consegnato  contestualmente  alla
dichiarazione  di  adesione  e per gli anni successivi al primo entro
trenta giorni dal riceviniento della relativa comunicazione.