Art. 9. Contribuzione previdenziale 1. La contribuzione di cui all'art. 7 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modifiche, deve essere versata al momento dell'adesione e, per gli anni successivi, prima dell'inizio del nuovo anno assicurativo. 2. In caso di versamento effettuato entro dieci giorni dalla data dell'adesione, l'anno assicurativo decorre dalla data dell'adesione stessa. In caso di versamenti effettuati oltre tale termine ma entro un mese dalla data dell'adesione, l'assicurazione decorre dalla data del versamento. 3. Il mancato versamento della contribuzione entro i termini di cui ai commi 1 e 2 costituisce rinuncia all'instaurazione o alla prosecuzione del rapporto assicurativo. In tal caso la posizione assicurativa e' considerata chiusa ed e' archiviata. 4. Qualora il contributo sia versato in misura inferiore al dovuto ma almeno pari a quello dovuto nell'anno assicurativo antecedente, la differenza, maggiorata degli interessi calcolati al saggio legale, deve essere versata entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Eventuali importi versati in eccesso rispetto al dovuto saranno restituiti. 5. Per gli assicurati che risultavano gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1998 alle varie forme assicurative il nuovo anno assicurativo decorre, per i nuovi iscritti nel medesimo anno, dalla data dell'iscrizione, e, per le persone che hanno optato per la prosecuzione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, e successive modifiche, dalla data dell'opzione. 6. I contributi assicurativi dovuti ai fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali possono essere incassati contemporaneamente all'erogazione delle prestazioni relative. 7. Il contributo assicurativo puo' essere versato anticipatamente per piu' anni, per un massimo di tre, contestualmente alla dichiarazione di adesione o alla prosecuzione del rapporto assicurativo. In tal caso il contributo assicurativo e' determinato in base alle condizioni economiche con riferimento alla data della dichiarazione stessa. 8. Ai fini della rilevazione della situazione economica, il questionario attestante le condizioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare deve essere consegnato contestualmente alla dichiarazione di adesione e per gli anni successivi al primo entro trenta giorni dal riceviniento della relativa comunicazione.