Art. 3.
                  Autorizzazione alla realizzazione
    1.     L'autorizzazione     alla     costruzione,    ampliamento,
trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture pubbliche
della  Regione,  di  enti  o  aziende dalla stessa dipendenti, oppure
dalla  stessa  finanziate anche parzialmente, che erogano prestazioni
in  regime  di  ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno,
comprensivo  dei  servizi  di diagnosi e di cura, e' rilasciata dalla
Regione,   in  conformita'  all'articolo  77  della  legge  regionale
27 giugno  1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e
successive modificazioni.
    2.    L'autorizzazione    alla    costruzione,    ampliamento   e
trasformazione,  trasferimento  delle restanti strutture pubbliche, o
equiparate  ai  sensi  dell'art. 4, comma 12, del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  502  "Riordino  della  disciplina  in materia
sanitaria  a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e
successive  modificazioni, delle istituzioni ed organismi a scopo non
lucrativo,  nonche'  delle strutture private, che erogano prestazioni
di  ricovero  ospedaliero,  viene  rilasciata dal comune in cui avra'
sede la struttura, nell'esercizio delle proprie competenze in materia
di  autorizzazioni  e  concessioni  edilizie ai sensi della normativa
vigente.
    3.  Il  rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo
e'  subordinato  alla  positiva  valutazione  della  rispondenza  del
progetto  alla  programmazione socio-sanitaria regionale, definita in
base al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione e distribuzione
territoriale  delle  strutture presenti in ambito regionale, anche al
fine di meglio garantire l'accessibilita' ai servizi e valorizzare le
aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Per le strutture
di cui al comma 2, la rispondenza alla programmazione socio-sanitaria
e'  attestata  nel  parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla
struttura regionale competente.