Art. 4.
                    Autorizzazione all'esercizio
    1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art.
3 e' rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente.
    2.  Il  rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla medesima
valutazione prevista dall'art. 3, comma 3.
    3.  Le  strutture  di  cui  all'art.  3,  gia'  autorizzate ed in
esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo
le modalita' ed i tempi fissati dai provvedimenti di giunta regionale
emanati ai sensi dell'art. 10.