Art. 3. Progetti di intervento 1. Al fine di conseguire l'attuazione in forma organica e complessiva di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ricadenti negli ambiti di degrado di cui all'art. 2 commi 1 e 2, sono predisposti appositi progetti di intervento, riferiti anche a singoli immobili o ad organismi edilizi, da parte di soggetti privati o pubblici. 2. Gli elaborati a corredo di tali progetti sono: a) in caso di intervento di livello edilizio, quelli richiesti dalla normativa localmente vigente a corredo della istanza del pertinente titolo edilizio; b) in caso di intervento di riqualificazione di livello urbanistico, quelli individuati in apposita deliberazione della giunta regionale. 3. I progetti di intervento sostituiscono gli strumenti urbanistici attuativi o i progetti urbanistici operativi eventualmente prescritti dal vigente strumento urbanistico comunale e sono ad essi equiparati anche ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). 4. I soggetti privati, per presentare progetti di intervento, devono dimostrare di essere proprietari o di avere la disponibiita' di almeno il 51 per cento del valore catastale dei rispettivi immobili e di aver provveduto ad effettuare formale invito ai restanti proprietari ad aderire all'iniziativa entro un termine all'uopo prefissato, non inferiore a quarantacinque giorni. Decorso tale termine il progetto puo' essere presentato al comune per la sua approvazione. 5. Il comune puo' richiedere eventuali integrazioni dei progetti di intervento, necessarie a fini istruttori, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine non possono piu' essere richieste integrazioni. 6. Il progetto e' depositato per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria del comune, previo avviso da affiggere all'albo pretorio e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria. Durante il periodo di deposito possono essere presentate osservazioni da parte dei proprietari di immobili compresi nel comparto e da parte di chiunque vi abbia interesse. 7. Trascorso il periodo di deposito il comune si pronuncia sul progetto di intervento: a) entro sessanta giorni in caso di intervento a livello edilizio con contestuale rilascio del pertinente titolo abilitativo; b) entro novanta giorni in caso di intervento di riqualificazione di livello urbanistico. Il termine di cui alla lettera a) e' elevato a novanta giorni nell'ipotesi in cui l'intervento edilizio richieda il rilascio di altri pareri, autorizzazioni od assensi facenti capo ad amministrazioni diverse da quella comunale, da acquisirsi mediante conferenza di servizi. 8. Con l'approvazione comunale dei progetti di intervento il comune dichiara la pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza con riferimento ad immobili: a) destinati a pubblici servizi; b) sui quali insistano rovine, macerie, parti o porzioni inabitabili, oppure che presentino condizioni di degrado strutturale ed edilizio tali da rendere necessaria una operazione di integrale recupero; c) soggetti ad interventi di riqualificazione di livello urbanistico o comunque soggetti ai progetti di intervento presentati ai sensi del comma quattro. A tal fine i progetti di intervento stabiliscono i termini di inizio e di ultimazione delle espropriazioni e dei relativi lavori entro il limite massimo di cinque anni. 9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, i soggetti proponenti, ai fini della attuazione del progetto, possono conseguire, mediante espropriazione, la piena disponibiita' degli immobili dei proprietari non aderenti all'iniziativa. I proprietari degli immobili da espropriare o da occupare sono resi edotti dell'avvenuta presentazione dei progetti di intervento mediante apposita comunicazione effettuata a cura dei soggetti proponenti anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' tramite avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione regionale. Tale comunicazione deve essere effettuata nei confronti del soggetto intestatario del bene sulla base delle risultanze dei pubblici registri immobiliari. 10. Dell'avvenuta approvazione dei progetti di intervento e' data notizia a cura del proponente mediante avviso: a) pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale; b) notificato ai proprietari degli immobili che possono essere sottoposti a procedimenti espropriativi o riduttivi del godimento della proprieta'. 11. Fatte salve le diverse procedure previste dalla vigente legislazione statale, i proprietari non aderenti possono evitare l'espropriazione, entro sessanta giorni dalla notifica dell'approvazione del progetto, attraverso: a) accordo bonario con i soggetti proponenti, a mezzo compravendita, cessione della nuda proprieta' o permuta; b) stipula di una convenzione con il comune nell'ipotesi di proprietari residenti nell'unica casa di proprieta' che abbiano i requisiti di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica in locazione permanente. Con la convenzione: 1) la civica amministrazione assume l'onere di realizzare i lavori e sostiene i relativi costi anche progettuali; 2) il proprietario garantisce il rimborso dei costi di cui al comma 1, anche attraverso iscrizione d'ipoteca sull'immobile, ovvero acconsente alla cessione al comune in compravendita od in nuda proprieta' dell'immobile stesso. 12. I progetti di intervento, ove si pongano in variante, anche non di interesse locale, alla strumentazione urbanistica vigente o in corso di formazione, possono essere approvati mediante ricorso a conferenza di servizi.