Art. 3.
                       Progetti di intervento
    1.  Al  fine  di  conseguire  l'attuazione  in  forma  organica e
complessiva   di  interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio
esistente ricadenti negli ambiti di degrado di cui all'art. 2 commi 1
e 2, sono predisposti appositi progetti di intervento, riferiti anche
a  singoli  immobili  o  ad  organismi  edilizi, da parte di soggetti
privati o pubblici.
    2. Gli elaborati a corredo di tali progetti sono:
      a) in  caso di intervento di livello edilizio, quelli richiesti
dalla  normativa  localmente  vigente  a  corredo  della  istanza del
pertinente titolo edilizio;
      b) in   caso  di  intervento  di  riqualificazione  di  livello
urbanistico,  quelli  individuati  in  apposita  deliberazione  della
giunta regionale.
    3.   I   progetti   di  intervento  sostituiscono  gli  strumenti
urbanistici    attuativi   o   i   progetti   urbanistici   operativi
eventualmente prescritti dal vigente strumento urbanistico comunale e
sono  ad essi equiparati anche ai fini dell'applicazione del disposto
di  cui  all'art.  33,  comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato).
    4.  I  soggetti  privati,  per presentare progetti di intervento,
devono  dimostrare  di essere proprietari o di avere la disponibiita'
di  almeno  il  51  per  cento  del  valore  catastale dei rispettivi
immobili  e  di  aver  provveduto  ad  effettuare  formale  invito ai
restanti  proprietari  ad  aderire  all'iniziativa  entro  un termine
all'uopo  prefissato,  non inferiore a quarantacinque giorni. Decorso
tale  termine il progetto puo' essere presentato al comune per la sua
approvazione.
    5.  Il comune puo' richiedere eventuali integrazioni dei progetti
di  intervento,  necessarie  a  fini  istruttori,  entro  il  termine
perentorio  di  sessanta  giorni  dalla loro presentazione. Trascorso
tale termine non possono piu' essere richieste integrazioni.
    6.  Il  progetto  e'  depositato  per trenta giorni consecutivi a
libera  visione  del pubblico presso la segreteria del comune, previo
avviso  da affiggere all'albo pretorio e da pubblicare nel Bollettino
ufficiale  della  Regione  Liguria.  Durante  il  periodo di deposito
possono  essere  presentate  osservazioni da parte dei proprietari di
immobili  compresi  nel  comparto  e  da  parte  di chiunque vi abbia
interesse.
    7.  Trascorso  il  periodo di deposito il comune si pronuncia sul
progetto di intervento:
      a) entro  sessanta  giorni  in  caso  di  intervento  a livello
edilizio con contestuale rilascio del pertinente titolo abilitativo;
      b) entro    novanta   giorni   in   caso   di   intervento   di
riqualificazione di livello urbanistico.
    Il  termine  di  cui  alla lettera a) e' elevato a novanta giorni
nell'ipotesi  in  cui  l'intervento  edilizio richieda il rilascio di
altri   pareri,   autorizzazioni   od   assensi   facenti   capo   ad
amministrazioni  diverse  da  quella comunale, da acquisirsi mediante
conferenza di servizi.
    8.  Con  l'approvazione  comunale  dei  progetti di intervento il
comune  dichiara la pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza con
riferimento ad immobili:
      a) destinati a pubblici servizi;
      b) sui  quali  insistano  rovine,  macerie,  parti  o  porzioni
inabitabili,  oppure che presentino condizioni di degrado strutturale
ed  edilizio  tali  da rendere necessaria una operazione di integrale
recupero;
      c) soggetti   ad  interventi  di  riqualificazione  di  livello
urbanistico  o comunque soggetti ai progetti di intervento presentati
ai sensi del comma quattro.
    A  tal  fine  i  progetti di intervento stabiliscono i termini di
inizio  e  di  ultimazione delle espropriazioni e dei relativi lavori
entro il limite massimo di cinque anni.
    9.  Nelle  ipotesi  di  cui al comma 8, i soggetti proponenti, ai
fini  della  attuazione  del  progetto,  possono conseguire, mediante
espropriazione, la piena disponibiita' degli immobili dei proprietari
non   aderenti   all'iniziativa.  I  proprietari  degli  immobili  da
espropriare   o   da   occupare   sono   resi   edotti  dell'avvenuta
presentazione   dei   progetti   di   intervento   mediante  apposita
comunicazione  effettuata  a  cura  dei  soggetti proponenti anche ai
sensi  degli  articoli  7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso  ai  documenti  amministrativi) e successive modificazioni ed
integrazioni,  nonche' tramite avviso da pubblicarsi su un quotidiano
a diffusione regionale. Tale comunicazione deve essere effettuata nei
confronti  del  soggetto  intestatario  del  bene  sulla  base  delle
risultanze dei pubblici registri immobiliari.
    10. Dell'avvenuta approvazione dei progetti di intervento e' data
notizia a cura del proponente mediante avviso:
      a) pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale;
      b) notificato  ai proprietari degli immobili che possono essere
sottoposti  a  procedimenti  espropriativi  o riduttivi del godimento
della proprieta'.
    11.  Fatte  salve  le  diverse  procedure  previste dalla vigente
legislazione  statale,  i  proprietari  non  aderenti possono evitare
l'espropriazione,    entro    sessanta    giorni    dalla    notifica
dell'approvazione del progetto, attraverso:
      a) accordo   bonario   con   i  soggetti  proponenti,  a  mezzo
compravendita, cessione della nuda proprieta' o permuta;
      b) stipula  di  una  convenzione  con il comune nell'ipotesi di
proprietari  residenti  nell'unica  casa  di proprieta' che abbiano i
requisiti di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica
in locazione permanente. Con la convenzione:
        1)  la  civica amministrazione assume l'onere di realizzare i
lavori e sostiene i relativi costi anche progettuali;
        2) il proprietario garantisce il rimborso dei costi di cui al
comma  1, anche attraverso iscrizione d'ipoteca sull'immobile, ovvero
acconsente  alla  cessione  al  comune  in  compravendita  od in nuda
proprieta' dell'immobile stesso.
    12.  I  progetti di intervento, ove si pongano in variante, anche
non di interesse locale, alla strumentazione urbanistica vigente o in
corso  di  formazione,  possono  essere  approvati mediante ricorso a
conferenza di servizi.