Art. 4.
      Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
   negli ambiti di degrado soggetti a denuncia di inizio attivita'
    1.  Sono  subordinati  a  denuncia di inizio di attivita' purche'
conformi  alla  strumentazione  urbanistica e territoriale vigente od
operante  in  salvaguardia e ricadenti negli ambiti di degrado di cui
all'Art. 2:
      a) gli  interventi  che  attuino  i progetti di cui all'art. 3,
ovvero   che  attuino  Strumenti  urbanistici  attuativi  o  progetti
urbanistici operativi;
      b) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
di  manutenzione  straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
nonche'   quelli  di  ristrutturazione  edilizia,  comprensiva  della
demolizione  e  ricostruzione sullo stesso sedime, che non comportino
modifiche  della  sagoma  (intendendosi  per  tale  il  profilo della
costruzione  sia in pianta che in elevazione comprensivo di tutti gli
elementi        aggettanti)       e       delle       caratteristiche
architettonico-compositive   delle   facciate   e   delle   coperture
dell'edificio esistente, salvo che tali modifiche:
        1.   siano   puntualmente  consentite  e  disciplinate  dallo
strumento urbanistico comunale;
        2.  siano  volte  alla  rimozione delle superfetazioni e/o al
ripristino dei caratteri architettonici originari;
        3.  siano  finalizzate a realizzare incrementi di volume o di
superficie  per  motivi  igienico sanitari o tecnologico - funzionali
espressamente   consentiti  e  disciplinati  con  puntuali  modalita'
tecnico-formali dagli Strumenti urbanistici comunali;
      c) gli  interventi  e  le opere assoggettate dalla legislazione
statale  al  regime  della  autorizzazione edilizia e al regime delle
opere   interne,   ferma  restando  la  facolta'  di  deroga  per  la
realizzazione dei parcheggi pertinenziali stabilita dall'art. 9 della
legge  24 marzo  1989  n.  122 (disposizioni in materia di parcheggi,
programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonche'
modificazioni  di alcune norme del testo unico sulla disciplina della
circolazione  stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959 n. 393) e successive modificazioni;
      d) le  opere  di sistemazione di aree non comportanti creazione
di volumetria;
      e) le  varianti  a  titoli  edilizi non incidenti sui parametri
urbanistici   che  non  comportino  modifiche  delle  caratteristiche
indicate  alla  lettera  b)  e  non violino le eventuali prescrizioni
contenute negli originali titoli.
    2.  Nel  caso  di  interventi  di  ristrutturazione che prevedano
cambiamenti  di  destinazioni  d'uso  comportanti  aggravi del carico
insediativo esistente o frazionamenti in piu' unita' immobiliari deve
essere    reperita   la   corrispondente   quantita'   di   parcheggi
pertinenziali.  Tali  parcheggi  possono  essere reperiti anche al di
fuori   dell'area   di   intervento,   preferibilmente   nelle   aree
immediatamente adiacenti o poste a corona degli ambiti di degrado. Il
comune,  ove  non  sia  oggettivamente possibile il reperimento della
quantita'  di  parcheggi  pertinenziali, ovvero in attuazione di atti
programmatori   sulla   mobilita'   ed   il   traffico,   ammette  la
corresponsione  di  una  somma  equivalente  al  costo di costruzione
relativo alla pertinente quota di parcheggi dovuta.
    3.  Nel caso in cui l'intervento soggetto a denuncia di inizio di
attivita'  comporti  la corresponsione del contributo concessorio, in
quanto  assimilabile  a  intervento soggetto a concessione edilizia a
norma   della   vigente  legislazione  in  materia,  il  computo  del
contributo  dovuto  deve  essere allegato alla denuncia e il relativo
pagamento deve essere effettuato prima dell'inizio dei lavori.
    4.  E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il
rilascio  dell'autorizzazione  o della concessione a edificare per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1.