Art. 5.
          Disciplina della denuncia di inizio di attivita'
    1.  Venti  giorni  prima  dell'effettivo  inizio  dei  lavori  il
proprietario  dell'immobile  o chi abbia titolo presenta la denuncia,
accompagnata  da  una dettagliata relazione a firma di un progettista
abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri:
      a) la   riconducibilita'   delle   opere   da  realizzare  alle
fattispecie indicate all'art. 4;
      b) la  conformita'  delle opere da realizzare rispetto ai piani
territoriali  di  livello  sovracomunale e agli strumenti urbanistici
comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche'
il  rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie e
di tutte 1e disposizioni applicabili per l'esecuzione delle opere.
    2.   La   denuncia   di   inizio   di   attivita'   e'  corredata
dall'indicazione  dell'impresa cui si intende affidare i lavori e del
direttore  dei  lavori  ove  richiesto in base al tipo di intervento.
Qualora  la  denuncia  risulti  incompleta  o  insufficiente  al fine
dell'asseverazione  della  conformita' di cui al comma 1, lettera b),
entro   il   termine   perentorio   di   quindici  giorni  dalla  sua
presentazione  ne  viene  data motivata comunicazione all'interessato
invitandolo   a   presentare   le  integrazioni  necessarie  ai  fini
istruttori  o  della  conformita';  in  tal caso il termine di cui al
comma 1,  decorre  nuovamente  per  intero  a  partire  dalla data di
presentazione della documentazione integrativa.
    3.  Il  progettista  assume  la  qualita' di persona esercente un
servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 del
codice penale.
    In  caso di dichiarazioni non veritiere contenute nella relazione
di  cui  al  comma  1,  il  comune ne da' comunicazione all'autorita'
giudiziaria ed al competente ordine professionale.
    4.  La  denuncia  di inizio di attivita' e' sottoposta al termine
massimo   di  validita'  di  tre  anni.  L'interessato  e'  tenuto  a
comunicare   la  data  di  avvenuta  ultimazione  dei  lavori  ed  il
progettista  deve  emettere  un  certificato  di  collaudo finale che
attesti   la   conformita'  dell'opera  al  progetto  presentato.  La
realizzazione delle opere non ultimate e' subordinata a presentazione
di nuova denuncia.
    5.  La  realizzazione  degli  interventi  di  cui  all'art. 4 che
riguardino   immobili   sottoposti   a   tutela  storico-artistica  o
paesistico-ambientale  e'  subordinata  al  preventivo rilascio della
prescritta   autorizzazione  a  norma  delle  disposizioni  di  legge
vigenti.  L'autorizzazione  paesistico-ambientale di cui all'art. 151
del  decreto legislativo n. 490/1999 non e' comunque richiesta per la
realizzazione  degli  interventi  di cui all'art. 4, comma 1, lettere
b),  c)  ed e), purche' gli stessi non alterino lo stato dei luoghi e
l'aspetto esteriore degli edifici.
    6.  Qualora  l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad
un  vincolo la cui tutela compete all'amministrazione comunale, anche
in via di delega, il termine di cui al comma 1 e' fissato in sessanta
giorni  per  consentire il rilascio del relativo atto di assenso. Ove
tale  atto  non  sia  favorevole,  la  denuncia  di  inizio attivita'
presentata e' priva di effetti.
    7.  Qualora  l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad
un  vincolo  la  cui tutela non compete all'amministrazione comunale,
ove l'assenso del soggetto preposto alla tutela non sia gia' allegato
alla  denuncia  d'inizio  attivita',  il  competente ufficio comunale
convoca  una  conferenza  di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti
della  legge  241/1990  e  successive  modificazioni per acquisire il
prescritto atto di assenso. In tale caso il termine di cui al comma 1
e'  fissato  in  novanta  giorni.  Ove  la conferenza non abbia esito
favorevole la denuncia presentata e' priva di effetti.
    8.  Nei  casi  di  cui  ai  commi 6 e 7, l'ente che ha rilasciato
l'autorizzazione  paesistico-ambientale  ai sensi del citato art. 151
del   decreto   legislativo   n.   490/1999   deve   darne  immediata
comunicazione  alla Sovrintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio,  informandone per conoscenza il soggetto che ha presentato
la  denuncia  d'inizio  attivita'.  L'inizio  dei  lavori e' comunque
subordinato  al  mancato annullamento di tale autorizzazione da parte
del  Ministero per i beni e le attivita' culturali esercitabile entro
il  perentorio  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento della
relativa comunicazione.
    9.  L'esecuzione  di  opere  in  assenza della denuncia di inizio
attivita' o in sua difformita' comporta l'applicazione delle sanzioni
stabilite   con   riferimento   agli   interventi   assoggettati   ad
autorizzazione o a concessione edilizia dalle disposizioni del capo I
della  legge  28 febbraio  1985  n.  47 e successive modificazioni ed
integrazioni   (norme   in   materia   di   controllo  dell'attivita'
urbanistico-edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle opere
abusive.
    10.  Il  comune, ove entro i termini stabiliti rispettivamente ai
commi  1,  6  e  7 riscontri l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite  nel comma 1, notifica all'interessato l'ordine motivato di
non   effettuare  le  opere  oggetto  della  denuncia  di  inizio  di
attivita'.