Art. 5. Disciplina della denuncia di inizio di attivita' 1. Venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo presenta la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri: a) la riconducibilita' delle opere da realizzare alle fattispecie indicate all'art. 4; b) la conformita' delle opere da realizzare rispetto ai piani territoriali di livello sovracomunale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie e di tutte 1e disposizioni applicabili per l'esecuzione delle opere. 2. La denuncia di inizio di attivita' e' corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori e del direttore dei lavori ove richiesto in base al tipo di intervento. Qualora la denuncia risulti incompleta o insufficiente al fine dell'asseverazione della conformita' di cui al comma 1, lettera b), entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua presentazione ne viene data motivata comunicazione all'interessato invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformita'; in tal caso il termine di cui al comma 1, decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa. 3. Il progettista assume la qualita' di persona esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere contenute nella relazione di cui al comma 1, il comune ne da' comunicazione all'autorita' giudiziaria ed al competente ordine professionale. 4. La denuncia di inizio di attivita' e' sottoposta al termine massimo di validita' di tre anni. L'interessato e' tenuto a comunicare la data di avvenuta ultimazione dei lavori ed il progettista deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformita' dell'opera al progetto presentato. La realizzazione delle opere non ultimate e' subordinata a presentazione di nuova denuncia. 5. La realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesistico-ambientale e' subordinata al preventivo rilascio della prescritta autorizzazione a norma delle disposizioni di legge vigenti. L'autorizzazione paesistico-ambientale di cui all'art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999 non e' comunque richiesta per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) ed e), purche' gli stessi non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. 6. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete all'amministrazione comunale, anche in via di delega, il termine di cui al comma 1 e' fissato in sessanta giorni per consentire il rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia di inizio attivita' presentata e' priva di effetti. 7. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove l'assenso del soggetto preposto alla tutela non sia gia' allegato alla denuncia d'inizio attivita', il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/1990 e successive modificazioni per acquisire il prescritto atto di assenso. In tale caso il termine di cui al comma 1 e' fissato in novanta giorni. Ove la conferenza non abbia esito favorevole la denuncia presentata e' priva di effetti. 8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione paesistico-ambientale ai sensi del citato art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999 deve darne immediata comunicazione alla Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, informandone per conoscenza il soggetto che ha presentato la denuncia d'inizio attivita'. L'inizio dei lavori e' comunque subordinato al mancato annullamento di tale autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali esercitabile entro il perentorio termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. 9. L'esecuzione di opere in assenza della denuncia di inizio attivita' o in sua difformita' comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite con riferimento agli interventi assoggettati ad autorizzazione o a concessione edilizia dalle disposizioni del capo I della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni (norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive. 10. Il comune, ove entro i termini stabiliti rispettivamente ai commi 1, 6 e 7 riscontri l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite nel comma 1, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare le opere oggetto della denuncia di inizio di attivita'.