Art. 7.
            Interventi' non soggetti a controllo edilizio
             negli ambiti di degrado dei centri storici
    1.  Gli  interventi negli ambiti di degrado dei centri storici di
seguito  indicati  possono  essere  eseguiti senza rilascio di titolo
edilizio  e  senza  presentazione di denuncia d'inizio attivita', nel
rispetto   peraltro   delle   disposizioni   contenute   nel  decreto
legislativo 490/1999:
      a) interventi di manutenzione ordinaria;
      b) interventi  in  edifici  volti  all'eliminazione di barriere
architettoniche  e  che  non  comportino  la  realizzazione di rampe,
ascensori  esterni,  ovvero  di  manufatti  che  alterino  la  sagoma
dell'edificio, previa semplice comunicazione al comune;
      c) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico.