Art. 7. Interventi' non soggetti a controllo edilizio negli ambiti di degrado dei centri storici 1. Gli interventi negli ambiti di degrado dei centri storici di seguito indicati possono essere eseguiti senza rilascio di titolo edilizio e senza presentazione di denuncia d'inizio attivita', nel rispetto peraltro delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 490/1999: a) interventi di manutenzione ordinaria; b) interventi in edifici volti all'eliminazione di barriere architettoniche e che non comportino la realizzazione di rampe, ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, previa semplice comunicazione al comune; c) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.