Art. 8. Requisiti igienico-sanitari per gli interventi ed attivita' negli ambiti di degrado dei centri storici 1. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente negli ambiti di degrado dei centri storici, il comune puo' prescindere dal rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie stabilite dalla vigente normativa nel caso in cui la conformazione strutturale e formale dell'organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, tale rispetto e sempreche' venga dichiarata, a cura del progettista, la sostanziale rispondenza funzionale e prestazionale degli interventi o delle attivita' alle effettive esigenze igienico-sanitarie connesse all'utilizzo degli immobili e, ove possibile, il miglioramento della situazione in atto. 2. La disposizione di cui al comma 1 e' applicabile anche nei casi di insediamento di nuove attivita' o di attivita' diverse da quelle preesistenti, fermo restando che in caso di trasferimento di attivita' gia' insediate negli ambiti di degrado dei centri storici o di subingressi nelle medesime attivita', non sussiste obbligo di adeguamento dei locali alle disposizioni igienico-sanitarie.