Art. 9.
                             D e l e g a
    1.  La  Regione  ed  i  comuni hanno la facolta' di delegare alle
ARTE,  di  cui  alla  legge  regionale  12 marzo  1998,  n.  9 (nuovo
ordinamento  degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e
riordino  delle attivita' di servizio all'edilizia residenziale ed ai
lavori  pubblici),  in tutto o in parte, le loro competenze attinenti
alla fase di attuazione dei progetti di intervento di cui all'art. 3.