Art. 10. Strutture fisse di appoggio 1. Ai sensi dell'Art. 2, comma 3, della legge provinciale, sono strutture fisse di appoggio le strutture rigide destinate stabilmente ad accogliere il mezzo mobile di soggiorno; la progettazione di tali opere deve ispirarsi ai seguenti criteri: a) le caratteristiche costruttive devono essere omogenee per forme, per dimensioni e per materiali, anche per quanto riguarda il colore, le rifiniture e la lavorazione; b) deve essere stabilito un asse di riferimento ordinatorio in modo da permettere l'accostamento allineato dei mezzi mobili di soggiorno; c) l'eventuale sistema di vegetazione deve essere rivolto alla delimitazione ed alla parziale mascheratura della struttura fissa. 2. L'ingombro complessivo della struttura fissa non puo' superare i 40 metri quadrati, mentre la parte chiusa puo' raggiungere la superficie massima di 15 metri quadrati misurata all'esterno delle pareti. 3. Con riferimento alle opere relative alla realizzazione di strutture fisse di appoggio, il rilascio del visto di corrispondenza di cui all'Art. 3 della legge provinciale e' subordinato al parere favorevole del servizio provinciale competente in materia urbanistica in ordine al rispetto dei criteri previsti dal comma 1.