Art. 10.
                     Strutture fisse di appoggio
    1.  Ai  sensi dell'Art. 2, comma 3, della legge provinciale, sono
strutture fisse di appoggio le strutture rigide destinate stabilmente
ad  accogliere il mezzo mobile di soggiorno; la progettazione di tali
opere deve ispirarsi ai seguenti criteri:
      a) le  caratteristiche  costruttive  devono essere omogenee per
forme,  per  dimensioni e per materiali, anche per quanto riguarda il
colore, le rifiniture e la lavorazione;
      b) deve  essere stabilito un asse di riferimento ordinatorio in
modo  da  permettere  l'accostamento  allineato  dei  mezzi mobili di
soggiorno;
      c) l'eventuale  sistema di vegetazione deve essere rivolto alla
delimitazione ed alla parziale mascheratura della struttura fissa.
    2. L'ingombro complessivo della struttura fissa non puo' superare
i  40  metri  quadrati,  mentre  la  parte chiusa puo' raggiungere la
superficie  massima  di  15 metri quadrati misurata all'esterno delle
pareti.
    3.  Con  riferimento  alle  opere  relative alla realizzazione di
strutture  fisse di appoggio, il rilascio del visto di corrispondenza
di  cui  all'Art.  3 della legge provinciale e' subordinato al parere
favorevole del servizio provinciale competente in materia urbanistica
in ordine al rispetto dei criteri previsti dal comma 1.