Art. 11. Allestimento stabile e unita' abitativa 1. Ai sensi dell'Art. 2, comma 3, della legge provinciale, sono allestimenti stabili i manufatti in muratura o in altro materiale idoneo, con caratteristiche di stabilita', vincolati permanentemente al suolo, dotati di infrastrutture di urbanizzazione primaria, composti dall'insieme di piu' locali, compreso il bagno, la cucina o posto cottura, idonei ad ospitare un equipaggio. 2. Gli allestimenti stabili di cui al comma 1 sono realizzati in conformita' alle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici del comune. 3. Ai sensi dell'Art. 2, comma 5, della legge provinciale costituisce un'unita' abitativa l'insieme dei locali, compreso il bagno, la cucina o posto cottura, accessibili da un unico ingresso, ricavati negli immobili previsti dal medesimo Art. 2, comma 5 della legge provinciale ed idonei ad ospitare un equipaggio. 4. Ai fini della determinazione della superficie lorda degli allestimenti stabili e delle unita' abitative, indicata dall'Art. 2, commi 3 e 5, lettera a), della legge provinciale e' preso in considerazione il sedime della struttura, al netto della muratura perimetrale e di eventuali dotazioni accessorie esterne, che non possono comunque superare il 25 per cento di detta superficie. 5. Ai fini della determinazione della ricettivita' complessiva del campeggio e' presa in considerazione la capacita' ricettiva minima degli allestimenti stabili e delle unita' abitative ovvero la capacita' ricettiva ad essi attribuita dal titolare o dal gestore del campeggio nel rispetto dei limiti stabiliti nell'allegata tabella A, sezione B.