Art. 11.
               Allestimento stabile e unita' abitativa
    1.  Ai  sensi dell'Art. 2, comma 3, della legge provinciale, sono
allestimenti  stabili  i  manufatti  in muratura o in altro materiale
idoneo,  con caratteristiche di stabilita', vincolati permanentemente
al  suolo,  dotati  di  infrastrutture  di  urbanizzazione  primaria,
composti  dall'insieme di piu' locali, compreso il bagno, la cucina o
posto cottura, idonei ad ospitare un equipaggio.
    2.  Gli allestimenti stabili di cui al comma 1 sono realizzati in
conformita'  alle  prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici
del comune.
    3.  Ai  sensi  dell'Art.  2,  comma  5,  della  legge provinciale
costituisce  un'unita'  abitativa  l'insieme  dei locali, compreso il
bagno,  la  cucina o posto cottura, accessibili da un unico ingresso,
ricavati  negli  immobili previsti dal medesimo Art. 2, comma 5 della
legge provinciale ed idonei ad ospitare un equipaggio.
    4.  Ai  fini  della  determinazione  della superficie lorda degli
allestimenti  stabili e delle unita' abitative, indicata dall'Art. 2,
commi  3  e  5,  lettera  a),  della  legge  provinciale  e' preso in
considerazione  il  sedime  della  struttura, al netto della muratura
perimetrale  e  di  eventuali  dotazioni  accessorie esterne, che non
possono comunque superare il 25 per cento di detta superficie.
    5.  Ai  fini  della determinazione della ricettivita' complessiva
del  campeggio  e'  presa  in  considerazione  la capacita' ricettiva
minima  degli allestimenti stabili e delle unita' abitative ovvero la
capacita' ricettiva ad essi attribuita dal titolare o dal gestore del
campeggio  nel rispetto dei limiti stabiliti nell'allegata tabella A,
sezione B.