Art. 12.
           Mezzi mobili di soggiorno e allestimenti mobili
    1.  I  mezzi  mobili  di soggiorno di cui e' provvisto il turista
devono  risultare  omologati  alla circolazione stradale per l'intero
periodo di permanenza nel campeggio.
    2.  Gli  allestimenti  mobili  che ai sensi dell'Art. 2, comma 3,
della  legge  provinciale  possono  essere  messi  a disposizione del
turista privo di propri mezzi di soggiorno, sono costituiti da tende,
da case mobili e da mezzi mobili di soggiorno trainabili e facilmente
asportabili dalle piazzole.
    3.  I  mezzi  mobili  di  soggiorno  indicati dai commi 1 e 2 non
possono  essere  dotati di accessori e di rivestimenti, ad esclusione
di quelli previsti dalle aziende produttrici.