Art. 12. Mezzi mobili di soggiorno e allestimenti mobili 1. I mezzi mobili di soggiorno di cui e' provvisto il turista devono risultare omologati alla circolazione stradale per l'intero periodo di permanenza nel campeggio. 2. Gli allestimenti mobili che ai sensi dell'Art. 2, comma 3, della legge provinciale possono essere messi a disposizione del turista privo di propri mezzi di soggiorno, sono costituiti da tende, da case mobili e da mezzi mobili di soggiorno trainabili e facilmente asportabili dalle piazzole. 3. I mezzi mobili di soggiorno indicati dai commi 1 e 2 non possono essere dotati di accessori e di rivestimenti, ad esclusione di quelli previsti dalle aziende produttrici.