Art. 13.
                         Alloggio del gestore
    1.  All'interno  dell'area destinata a campeggio e' consentita la
realizzazione  di  un'unita'  abitativa  destinata al gestore per una
volumetria  massima di 400 metri cubi fatto salvo quanto diversamente
previsto  dal  piano regolatore generale del comune. Possono altresi'
essere realizzate unita' abitative destinate al personale di servizio
nel  rispetto  delle  previsioni  del  piano  regolatore generale del
comune.
    2.  Fermo  restando  quanto  previsto al comma 1, il gestore puo'
altresi'  utilizzare  gli  allestimenti stabili o le unita' abitative
destinati  ai turisti per ospitare il personale in servizio presso il
campeggio.