Art. 13. Alloggio del gestore 1. All'interno dell'area destinata a campeggio e' consentita la realizzazione di un'unita' abitativa destinata al gestore per una volumetria massima di 400 metri cubi fatto salvo quanto diversamente previsto dal piano regolatore generale del comune. Possono altresi' essere realizzate unita' abitative destinate al personale di servizio nel rispetto delle previsioni del piano regolatore generale del comune. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il gestore puo' altresi' utilizzare gli allestimenti stabili o le unita' abitative destinati ai turisti per ospitare il personale in servizio presso il campeggio.