Art. 2. Caratteristiche dell'area adibita a campeggio 1. Il terreno dell'area adibita a campeggio deve essere sistemato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilita' sia a piedi che con i veicoli. 2. Fermo restando la normativa in materia urbanistica, un'eventuale superficie contigua al campeggio, di cui il titolare abbia la disponibilita', puo' essere utilizzata per fini ricreativi, con il divieto del suo utilizzo a scopo ricettivo o per la realizzazione di strutture o impianti per uso collettivo. Detta superficie deve confinare direttamente con il campeggio e risultare accessibile unicamente dal medesimo attraverso un passaggio collegato alla viabilita' del campeggio. 3. L'intero perimetro del campeggio, compresa la superficie di cui al comma 2, deve essere delimitato con recinzioni, ovvero con demarcazioni o ostacoli naturali, non facilmente superabili. In corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati tali delimitazioni devono impedire la visuale sul campeggio.