Art. 2.
            Caratteristiche dell'area adibita a campeggio
    1. Il terreno dell'area adibita a campeggio deve essere sistemato
in   modo  da  favorire  lo  smaltimento  delle  acque  meteoriche  e
consentire un'agevole percorribilita' sia a piedi che con i veicoli.
    2.   Fermo   restando   la   normativa  in  materia  urbanistica,
un'eventuale  superficie  contigua  al  campeggio, di cui il titolare
abbia  la disponibilita', puo' essere utilizzata per fini ricreativi,
con  il  divieto  del  suo  utilizzo  a  scopo  ricettivo  o  per  la
realizzazione  di  strutture  o  impianti  per  uso collettivo. Detta
superficie  deve  confinare direttamente con il campeggio e risultare
accessibile unicamente dal medesimo attraverso un passaggio collegato
alla viabilita' del campeggio.
    3.  L'intero  perimetro  del campeggio, compresa la superficie di
cui  al  comma  2,  deve essere delimitato con recinzioni, ovvero con
demarcazioni  o  ostacoli  naturali,  non  facilmente  superabili. In
corrispondenza  di  strade, piazze e spazi abitati tali delimitazioni
devono impedire la visuale sul campeggio.