Art. 4.
                  Installazioni igienico-sanitarie
    1.   Ogni   campeggio   deve   essere   dotato  di  installazioni
igienico-sanitarie,  costituite  da un complesso di locali allo scopo
destinati  e  predisposti  nel  rispetto delle vigenti norme igienico
sanitarie  e  secondo  le  caratteristiche  definite  nella  allegata
tabella A, sezione C.
    2.  Le  tipologie  delle installazioni igienico-sanitarie sono le
seguenti:
      a) servizio igienico comune;
      b) bagno per disabili;
      c) bagno riservato alla piazzola;
      d) locale lavaggio stoviglie;
      e) locale lavaggio biancheria;
      f) locale vuotatoio.
    3.  Le  installazioni igienico-sanitarie devono essere realizzate
ad una distanza minima di sei metri dalle piazzole; tale distanza non
trova    applicazione   con   riferimento   alla   piazzola   servita
dall'installazione di cui al comma 2, lettera c).