Art. 4. Installazioni igienico-sanitarie 1. Ogni campeggio deve essere dotato di installazioni igienico-sanitarie, costituite da un complesso di locali allo scopo destinati e predisposti nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie e secondo le caratteristiche definite nella allegata tabella A, sezione C. 2. Le tipologie delle installazioni igienico-sanitarie sono le seguenti: a) servizio igienico comune; b) bagno per disabili; c) bagno riservato alla piazzola; d) locale lavaggio stoviglie; e) locale lavaggio biancheria; f) locale vuotatoio. 3. Le installazioni igienico-sanitarie devono essere realizzate ad una distanza minima di sei metri dalle piazzole; tale distanza non trova applicazione con riferimento alla piazzola servita dall'installazione di cui al comma 2, lettera c).