Art. 5.
         Dotazioni e impianti per l'esercizio del campeggio
    1.  Il campeggio, ove non sia possibile l'allacciamento alla rete
fognaria   comunale,   deve  essere  dotato  di  idoneo  impianto  di
depurazione  e  comunque  dell'autorizzazione  allo  scarico  secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
    2.  Il  servizio  di  riscaldamento  deve essere assicurato negli
allestimenti  stabili,  nelle  unita'  abitative  e nei locali ad uso
comune  dei campeggi, ad esclusione di quelli posti ad una altitudine
inferiore  a  500  metri sul livello del mare a sola apertura estiva.
L'erogazione  di  acqua  calda  deve essere assicurata per docce, per
lavabi, per lavelli, per stoviglie e per lavatoi per biancheria.
    3.  Il  campeggio  deve  essere  dotato  di  idoneo  impianto  di
illuminazione  tale  da  garantire  la  sicurezza  e  la  fruibilita'
notturna  e  deve  assicurare  agli  ospiti  l'uso  di un apparecchio
telefonico.
    4.  La  viabilita'  veicolare  interna e quella di accesso devono
essere realizzate in modo da evitare sollevamento di polvere e devono
presentare  requisiti di inalterabilita' e di stabilita' al passaggio
di pedoni e di veicoli.
    5.  In  relazione  alle dimensioni del campeggio e in conformita'
alle  prescrizioni  stabilite dagli strumenti urbanistici del comune,
il  campeggio  puo'  essere  dotato  di  strutture  finalizzate  alla
realizzazione di servizi comuni quali bar, ristorante e market ovvero
destinate  al deposito delle attrezzature necessarie per garantire la
manutenzione del campeggio.