Art. 5. Dotazioni e impianti per l'esercizio del campeggio 1. Il campeggio, ove non sia possibile l'allacciamento alla rete fognaria comunale, deve essere dotato di idoneo impianto di depurazione e comunque dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 2. Il servizio di riscaldamento deve essere assicurato negli allestimenti stabili, nelle unita' abitative e nei locali ad uso comune dei campeggi, ad esclusione di quelli posti ad una altitudine inferiore a 500 metri sul livello del mare a sola apertura estiva. L'erogazione di acqua calda deve essere assicurata per docce, per lavabi, per lavelli, per stoviglie e per lavatoi per biancheria. 3. Il campeggio deve essere dotato di idoneo impianto di illuminazione tale da garantire la sicurezza e la fruibilita' notturna e deve assicurare agli ospiti l'uso di un apparecchio telefonico. 4. La viabilita' veicolare interna e quella di accesso devono essere realizzate in modo da evitare sollevamento di polvere e devono presentare requisiti di inalterabilita' e di stabilita' al passaggio di pedoni e di veicoli. 5. In relazione alle dimensioni del campeggio e in conformita' alle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici del comune, il campeggio puo' essere dotato di strutture finalizzate alla realizzazione di servizi comuni quali bar, ristorante e market ovvero destinate al deposito delle attrezzature necessarie per garantire la manutenzione del campeggio.