Art. 7. Disciplina applicabile in materia di sicurezza 1. Il campeggio deve essere dotato di allestimenti antincendi certificati da un tecnico abilitato e conformi alle norme di legge, ovvero a specifiche disposizioni di carattere tecnico definite dal servizio provinciale competente in materia di prevenzione incendi. 2. Tutti gli impianti tecnologici, realizzati all'interno del campeggio, devono essere certificati da un tecnico abilitato e risultare conformi alla specifica normativa di settore. 3. I campeggi ubicati in zone a rischio idro-geologico devono rispettare le prescrizioni definite dai servizi provinciali competenti per materia.