Art. 7.
           Disciplina applicabile in materia di sicurezza
    1.  Il  campeggio  deve  essere dotato di allestimenti antincendi
certificati  da  un tecnico abilitato e conformi alle norme di legge,
ovvero  a  specifiche  disposizioni di carattere tecnico definite dal
servizio provinciale competente in materia di prevenzione incendi.
    2.  Tutti  gli  impianti  tecnologici, realizzati all'interno del
campeggio,  devono  essere  certificati  da  un  tecnico  abilitato e
risultare conformi alla specifica normativa di settore.
    3.  I  campeggi  ubicati  in zone a rischio idro-geologico devono
rispettare   le   prescrizioni   definite   dai  servizi  provinciali
competenti per materia.