Art. 8.
                           P i a z z o l e
    1.  Per  piazzola  s'intende  la  superficie  attrezzata  messa a
disposizione del turista e atta ad ospitare l'equipaggio, le tende, i
mezzi   di  soggiorno  e  le  strutture  accessorie  del  turista  ed
eventualmente  gli  allestimenti  mobili  e  le  strutture  fisse  di
appoggio.
    2.  Le  piazzole  di cui al comma 1 si suddividono nelle seguenti
tipologie:
      a) "piazzola  standard", destinata ad ospitare un equipaggio di
dimensione familiare;
      b) "maxi  piazzola  gruppi",  destinata  ad ospitare gruppi che
richiedono un utilizzo unitario dello spazio a disposizione;
      c) "mini   piazzola",   destinata  ad  ospitare  un  equipaggio
costituito da non piu' di due persone munite di tenda;
      d) "piazzola  camper stop", destinata alla sosta di autocaravan
o di altri mezzi di soggiorno motorizzati.
    3.  Per  le diverse tipologie di piazzola, la superficie minima e
la  misura  della capacita' ricettiva minima e massima per il calcolo
della   ricettivita'   complessiva   del   campeggio  sono  stabilite
dall'allegata tabella A, sezioni A e E.
    4.  Ai  fini  della determinazione della ricettivita' complessiva
del  campeggio  e'  presa  in  considerazione  la capacita' ricettiva
minima  delle  piazzole ovvero la capacita' ricettiva attribuita alle
piazzole  dal  titolare  o dal gestore del campeggio nel rispetto dei
limiti stabiliti dall'allegata tabella A, sezioni B e C.
    5.  Per  ciascuna  piazzola  deve  essere  garantito uno spazio a
disposizione  dei veicoli degli ospiti secondo le dimensioni definite
dall'allegata  tabella  A,  sezioni  A  e D. Detto spazio puo' essere
individuato  all'interno della piazzola stessa, in apposite superfici
all'interno  del  campeggio  ovvero  in  aree  recintate  esterne  al
campeggio  e  poste nelle immediate vicinanze di cui il gestore abbia
la  disponibilita'  e che siano compatibili con le prescrizioni degli
strumenti   urbanistici  vigenti.  Il  regolamento  interno  previsto
dall'Art.  8, comma 2, della legge provinciale determina le modalita'
di  sosta  e  il  numero  massimo  di  mezzi  di  trasporto  per ogni
equipaggio che possono stazionare negli appositi spazi previsti.
    6.  Le  piazzole devono essere individuate sul terreno e numerate
con  apposito  contrassegno secondo quanto indicato nella planimetria
generale del campeggio.
    7.  Tutte  le piazzole, ad esclusione delle mini piazzole, devono
essere   fornite   di   corrente   elettrica  distribuita  unicamente
attraverso apposite colonnine.