Art. 2.
                    Standard minimi delle strade
    1.  Il  riconoscimento  della  strada del vino e della strada dei
sapori, di seguito denominata strada, e' subordinato:
      a) all'utilizzo di un logo identificativo unico;
      b) all'adozione del logo della strada;
      c) alla presentazione di un progetto che individui, sulla carta
tecnica della PAT, il tracciato e la localizzazione della segnaletica
di  cui  all'allegato  C,  cartelli  tipo A e B. L'esatta indicazione
chilometrica  e  ettometrica della segnaletica puo' essere presentata
anche  in  un momento successivo entro il termine di 270 giorni dalla
costituzione del comitato di gestione;
      d) all'approvazione  del disciplinare di cui all'Art. 17, comma
1, lettera b) della legge;
      e) all'elezione  di  un  comitato  di  gestione entro i termini
previsti dal presente regolamento.