Art. 2. Standard minimi delle strade 1. Il riconoscimento della strada del vino e della strada dei sapori, di seguito denominata strada, e' subordinato: a) all'utilizzo di un logo identificativo unico; b) all'adozione del logo della strada; c) alla presentazione di un progetto che individui, sulla carta tecnica della PAT, il tracciato e la localizzazione della segnaletica di cui all'allegato C, cartelli tipo A e B. L'esatta indicazione chilometrica e ettometrica della segnaletica puo' essere presentata anche in un momento successivo entro il termine di 270 giorni dalla costituzione del comitato di gestione; d) all'approvazione del disciplinare di cui all'Art. 17, comma 1, lettera b) della legge; e) all'elezione di un comitato di gestione entro i termini previsti dal presente regolamento.