Art. 3. Requisiti dei soggetti aderenti alla strada 1. i soggetti aderenti alla strada devono possedere i requisiti previsti nell'allegato A. I predetti requisiti devono essere posseduti entro il termine massimo di duecentosettanta giorni dalla costituzione del comitato di gestione. Per le adesioni successive i requisiti devono essere posseduti all'atto dell'adesione.