Art. 3.
             Requisiti dei soggetti aderenti alla strada
    1.  i  soggetti aderenti alla strada devono possedere i requisiti
previsti   nell'allegato   A.  I  predetti  requisiti  devono  essere
posseduti  entro  il termine massimo di duecentosettanta giorni dalla
costituzione  del  comitato di gestione. Per le adesioni successive i
requisiti devono essere posseduti all'atto dell'adesione.