Art. 3. P r i n c i p i 1. Le procedure selettive del comma 2 dell'Art. 1, possono svolgersi: a) per esami; b) per titoli, la cui valutazione puo' comprendere titoli di studio, titoli di servizio, esperienze lavorative, curricula; e) per titoli ed esami; d) per corso-selezione. 2. L'accesso alla qualifica unica dirigenziale avviene esclusivamente a seguito di procedura selettiva per esami o per titoli ed esami. 3. Le procedure selettive possono prevedere lo svolgimento di una delle seguenti prove di esame ovvero una combinazione delle stesse: a) prova scritta con contenuto teorico o pratico-attitudinale, predisposta anche in forma di test, quesiti, elaborazioni grafiche, da espletare anche mediante utilizzo di computer; b) prova tecnica o pratico-attitudinale; e) prova orale o colloquio. 4. Le procedure selettive pubbliche per la copertura di posizioni vacanti nelle categorie C, D e nella qualifica unica dirigenziale, avuto a riferimento le caratteristiche del profilo o della posizione lavorativa da coprire, devono prevedere l'accertamento delle conoscenze informatiche relativamente alle apparecchiature ed applicazioni piu' diffuse nell'Ente e di almeno una lingua straniera, nonche' l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i cittadini non italiani, secondo i criteri stabiliti nella direttiva del comma 2 dell'Art. 15 della legge regionale n. 43 del 2001. 5. Le procedure selettive possono prevedere forme di preselezione predisposte, anche da soggetti specializzati in selezione del personale, secondo i criteri stabiliti nella direttiva del comma 2 dell'Art. 15 della legge regionale n. 43 del 2001. 6. Le procedure selettive devono consentire una adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative e formative maturate presso l'ente, nel rispetto dei criteri stabiliti nella direttiva del comma 2 dell'Art. 15 della legge regionale n. 43 del 2001.