Art. 10. Finanziamenti agevolati tramite il Mediocredito 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 9, comma 7, l'amministrazione regionale e' autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. contributi in conto interessi in forma attualizzata, su volumi di credito con rimborso fino a dieci anni, per assicurare disponibilita' finanziaria a condizioni convenute, da utilizzare per l'attivazione di finanziamenti, a condizioni agevolate nel rispetto del diritto comunitario con riferimento alle leggi statali vigenti in materia, a favore di imprese ed enti economici aventi sede nella Regione. 2. I prestiti attivabili con le disponibilita' finanziarie di cui al comma 1 sono erogati dalle istituzioni bancarie convenzionate con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. che possono assumere a proprio carico i rischi di ciascuna operazione. 3. Con regolamento regionale sono definite le procedure e le modalita', ivi comprese quelle concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1. 4. Su conforme deliberazione della giunta regionale, l'assessore regionale alla programmazione e' autorizzato a stipulare, nel rispetto dell'art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo, apposita convenzione con l'istituto del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. 5. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con legge finanziaria e' determinata l'entita' dello stanziamento da destinare per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1 del presente articolo.