Art. 10.
           Finanziamenti agevolati tramite il Mediocredito
    1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 9, comma
7,   l'amministrazione   regionale   e'   autorizzata  a  erogare  al
Mediocredito  del  Friuli-Venezia  Giulia  S.p.a. contributi in conto
interessi  in  forma  attualizzata, su volumi di credito con rimborso
fino  a  dieci  anni,  per  assicurare  disponibilita'  finanziaria a
condizioni    convenute,   da   utilizzare   per   l'attivazione   di
finanziamenti,  a  condizioni  agevolate  nel  rispetto  del  diritto
comunitario  con riferimento alle leggi statali vigenti in materia, a
favore di imprese ed enti economici aventi sede nella Regione.
    2. I prestiti attivabili con le disponibilita' finanziarie di cui
al  comma 1 sono erogati dalle istituzioni bancarie convenzionate con
il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. che possono assumere
a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.
    3.  Con  regolamento  regionale  sono  definite le procedure e le
modalita',  ivi comprese quelle concernenti il calcolo dei contributi
attualizzati,  per  la concessione delle agevolazioni di cui al comma
1.
    4.  Su conforme deliberazione della giunta regionale, l'assessore
regionale   alla  programmazione  e'  autorizzato  a  stipulare,  nel
rispetto  dell'art.  46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385,  e  successive modificazioni (Testo unico delle leggi in materia
bancaria  e  creditizia) e dei criteri di cui al comma 3 del presente
articolo,  apposita  convenzione  con l'istituto del Mediocredito del
Friuli-Venezia Giulia S.p.a.
    5. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 16 aprile
1999,  n.  7  (Nuove  norme  in materia di bilancio e di contabilita'
regionale  e  modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con
legge  finanziaria  e'  determinata  l'entita'  dello stanziamento da
destinare  per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1 del
presente articolo.