Art. 12. Progetti pilota 1. Nelle more di approvazione del PER la giunta regionale e' autorizzata a promuovere progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, con particolare attenzione a interventi promossi da comuni e loro consorzi, consorzi di bonifica, consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), distretti industriali di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali), societa' di servizi e consorzi fra imprese e associazioni di settore, finalizzati alla riduzione di emissioni di gas a effetto serra. 2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per la selezione dei progetti e le modalita' di finanziamento e attuazione.