Art. 12.
                           Progetti pilota
    1.  Nelle  more  di  approvazione  del PER la giunta regionale e'
autorizzata  a  promuovere  progetti  pilota  nel settore delle fonti
rinnovabili  e del risparmio energetico, con particolare attenzione a
interventi  promossi da comuni e loro consorzi, consorzi di bonifica,
consorzi   di  sviluppo  industriale  di  cui  alla  legge  regionale
18 gennaio   1999,   n.   3  (Disciplina  dei  consorzi  di  sviluppo
industriale),  distretti  industriali  di  cui  alla  legge regionale
11 novembre  1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali),
societa' di servizi e consorzi fra imprese e associazioni di settore,
finalizzati alla riduzione di emissioni di gas a effetto serra.
    2.  Con  regolamento  regionale  sono  stabiliti i criteri per la
selezione dei progetti e le modalita' di finanziamento e attuazione.