Art. 13.
Accordi per la realizzazione di elettrodotti di interesse nazionale e
                           sovraregionale
    1. L'espressione del parere regionale nell' intesa necessaria per
la  realizzazione  di  elettrodotti  di  interesse  nazionale, di cui
all'art.  2,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  110/2002,  e'
preceduta  dalla  stipulazione  di  accordi di programma tra Regione,
province e comuni interessati.
    2.  Negli  accordi  sono  previsti l'indicazione del percorso, le
necessarie  misure  di  mitigazione  degli  impatti  e  i conseguenti
interventi di riequilibrio economico e sociale.
    3.  Gli  accordi  di  programma  di  cui  al comma 1 si intendono
applicati  anche  alle procedure di valutazione di impatto ambientale
per  gli  elettrodotti  sovraregionali  per  il  trasporto di energia
elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt.