Art. 13. Accordi per la realizzazione di elettrodotti di interesse nazionale e sovraregionale 1. L'espressione del parere regionale nell' intesa necessaria per la realizzazione di elettrodotti di interesse nazionale, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 110/2002, e' preceduta dalla stipulazione di accordi di programma tra Regione, province e comuni interessati. 2. Negli accordi sono previsti l'indicazione del percorso, le necessarie misure di mitigazione degli impatti e i conseguenti interventi di riequilibrio economico e sociale. 3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 si intendono applicati anche alle procedure di valutazione di impatto ambientale per gli elettrodotti sovraregionali per il trasporto di energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt.