Art. 6. Piano energetico regionale 1. Il piano energetico regionale, di seguito denominato PER, e' lo strumento di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali e comunitari e delle norme vigenti, individua gli obiettivi principali e le direttrici di sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, definendo criteri, parametri, limiti, linee di indirizzo e di coordinamento, anche per individuare gli interventi oggetto di incentivazioni regionali. Il PER, coordinato con gli altri strumenti di pianificazione regionale, e' periodicamente aggiornato. 2. Sono obiettivi e scelte del PER, nel rigoroso rispetto delle compatibilita' ambientali: a) l'aumento di efficienza del sistema energetico regionale e la riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle variazioni climatiche derivanti dai processi di carattere energetico; b) lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate; c) la riduzione dei consumi energetici nei settori dei trasporti, produttivo, abitativo e terziario; d) il miglioramento dell'efficienza energetica nei vari settori interessati. 3. Il PER contiene: a) i dati e i bilanci energetici, anche in riferimento al fabbisogno e ai costi ambientali; b) le indicazioni sulle tendenze del sistema economico ed energetico regionale; c) gli obiettivi e le scelte di cui al comma 1 e le strategie per il loro raggiungimento attraverso i programmi attuativi; d) l'individuazione dei fattori ambientali e urbanistici escludenti l'insediamento delle diverse tipologie di impianti destinati alla produzione e al trasporto dell'energia; e) le indicazioni immediatamente operative; f) il piano finanziario generale. 4. Per la redazione del PER, l'amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni e inoltre stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e privati che diano garanzia di specifica competenza tecnico-scientifica. 5. Il PER e i relativi programmi di attuazione sono predisposti dall'ufficio di piano, approvati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla programmazione ed emanati con decreto del Presidente della Regione.