Art. 6.
                     Piano energetico regionale
    1.  Il  piano energetico regionale, di seguito denominato PER, e'
lo  strumento  di  riferimento  con il quale la Regione, nel rispetto
degli  indirizzi  nazionali  e  comunitari  e  delle  norme  vigenti,
individua  gli  obiettivi  principali  e  le direttrici di sviluppo e
potenziamento  del sistema energetico regionale per la produzione, il
trasporto   e   la   distribuzione  di  energia,  definendo  criteri,
parametri,  limiti,  linee di indirizzo e di coordinamento, anche per
individuare  gli  interventi  oggetto di incentivazioni regionali. Il
PER,  coordinato con gli altri strumenti di pianificazione regionale,
e' periodicamente aggiornato.
    2.  Sono  obiettivi e scelte del PER, nel rigoroso rispetto delle
compatibilita' ambientali:
      a) l'aumento  di  efficienza del sistema energetico regionale e
la  riduzione  delle  emissioni dei gas responsabili delle variazioni
climatiche derivanti dai processi di carattere energetico;
      b) lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili
e assimilate;
      c) la   riduzione   dei  consumi  energetici  nei  settori  dei
trasporti, produttivo, abitativo e terziario;
      d) il miglioramento dell'efficienza energetica nei vari settori
interessati.
    3. Il PER contiene:
      a) i  dati  e  i  bilanci  energetici,  anche in riferimento al
fabbisogno e ai costi ambientali;
      b) le  indicazioni  sulle  tendenze  del  sistema  economico ed
energetico regionale;
      c) gli  obiettivi  e le scelte di cui al comma 1 e le strategie
per il loro raggiungimento attraverso i programmi attuativi;
      d) l'individuazione   dei   fattori  ambientali  e  urbanistici
escludenti   l'insediamento   delle  diverse  tipologie  di  impianti
destinati alla produzione e al trasporto dell'energia;
      e) le indicazioni immediatamente operative;
      f) il piano finanziario generale.
    4.  Per  la  redazione  del  PER,  l'amministrazione regionale e'
autorizzata   a   promuovere   indagini,   effettuare  studi,  curare
pubblicazioni e inoltre stipulare convenzioni con centri di ricerca e
di  consulenza  pubblici  e  privati  che diano garanzia di specifica
competenza tecnico-scientifica.
    5.  Il  PER e i relativi programmi di attuazione sono predisposti
dall'ufficio  di  piano, approvati dalla giunta regionale su proposta
dell'assessore  regionale  alla programmazione ed emanati con decreto
del Presidente della Regione.