Art. 12.
                             O r g a n i
    1. Sono organi dei comprensori montani:
      a) il consiglio;
      b) la giunta;
      c) il presidente.
    2.   I   comprensori  montani  hanno  un  collegio  di  revisione
contabile,  costituito  da tre membri, al quale si applicano le norme
di legge previste per i comuni.