Art. 13.
                          C o n s i g l i o
    1.  Il consiglio e' l'organo di indirizzo politico-amministrativo
dei comprensori montani.
    2.  Il  consiglio  dura  in carica cinque anni ed e' composto dai
sindaci  dei  comuni  inclusi  nel  comprensorio  montano, nonche' da
ulteriori  componenti  nella  misura  del 20 per cento del numero dei
sindaci,  arrotondato  per  eccesso,  nella persona di consiglieri di
minoranza  dei  consigli  dei  comuni  facenti parte del comprensorio
montano,  nominati  secondo  le  modalita'  stabilite  dallo  statuto
medesimo.  I  sindaci e i consiglieri comunali decadono qualora cessi
la loro carica di sindaco o di consigliere comunale.
    3.   Il   consiglio   e'   legalmente  costituito  anche  qualora
l'individuazione dei componenti scelti tra i consiglieri di minoranza
non  porti alla copertura di tutti i posti ad essi riservati ai sensi
del comma 2.
    4.  I  sindaci  possono  delegare un assessore o un consigliere a
rappresentarli, anche in via continuativa, nel consiglio.
    5.  Lo  statuto  puo'  stabilire l'articolazione del consiglio in
commissioni.
    6.  Il  funzionamento  del  consiglio,  nel  quadro  dei principi
stabiliti dallo statuto, e' disciplinato con regolamento, approvato a
maggioranza  assoluta dei componenti, che prevede, in particolare, le
modalita' per la convocazione e per la presentazione e la discussione
delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validita'
delle sedute e il numero dei voti favorevoli necessari per l'adozione
delle deliberazioni.
    7. Il consiglio delibera i seguenti atti:
      a) lo statuto e i regolamenti;
      b) i  bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e i
conti consuntivi;
      c) il   programma  triennale  e  l'elenco  annuale  dei  lavori
pubblici;
      d) la   definizione   degli   indirizzi  per  la  nomina  e  la
designazione  dei rappresentanti dei comprensori montani presso enti,
aziende e istituzioni;
      e) gli altri atti previsti dalla legge.
    8.   Lo  statuto  dei  comprensori  montani  puo'  attribuire  al
consiglio  ulteriori  competenze,  fatte salve quelle riservate dalla
legge ad altri organi.