Art. 14.
                             G i u n t a
    1. La giunta dei comprensori montani e' nominata dal consiglio ed
e'  composta  dal  presidente  e da un numero di assessori, stabilito
dallo  statuto,  non superiore al numero massimo previsto dalla legge
per  il  comune  avente  popolazione  pari  a quella del comprensorio
montano.  Lo  statuto  puo'  prevedere che gli assessori siano scelti
anche al di fuori dei componenti del consiglio.
    2.  La  giunta  dei  comprensori  montani  predispone gli atti da
sottoporre  al  consiglio  e nomina i responsabili degli uffici e dei
servizi,  attribuisce  e definisce gli incarichi dirigenziali secondo
le modalita' e i criteri stabiliti dallo statuto.
    3.  La giunta decade alla cessazione, del consiglio, nonche' ogni
volta  che  sia  stata  rinnovata,  anche  in  tempi  successivi,  la
maggioranza  dei  sindaci  componenti  il  consiglio.  I  sindaci o i
consiglieri  comunali  componenti della giunta decadono qualora cessi
la loro carica di sindaco o di consigliere comunale.
    4.  Il  presidente  e  gli  assessori  rimangono  in  carica fino
all'insediamento dei nuovi componenti.
    5. Lo statuto regola il rapporto di fiducia tra il consiglio e la
giunta,  nonche'  la sostituzione dei singoli componenti della giunta
che  siano  dimissionari  o  revocati  dal  consiglio o cessati dalla
carica  per  altra  causa.  Il  voto  del  consiglio contrario ad una
proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.