Art. 17. Disposizioni finanziarie e contabili 1. Ai comprensori montani si applicano le disposizioni finanziarie e contabili previste per gli enti locali. 2. Per lo svolgimento delle funzioni conferite con la presente legge, la Regione concorre al finanziamento dei comprensori montani e delle province di Gorizia e di Trieste con le seguenti assegnazioni, la cui misura e' determinata annualmente in sede di legge finanziaria regionale: a) devoluzione di quote fisse delle compartecipazioni ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale; b) finanziamenti a valere sul fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'art. 20.