Art. 17.
                Disposizioni finanziarie e contabili
    1.   Ai   comprensori   montani   si  applicano  le  disposizioni
finanziarie e contabili previste per gli enti locali.
    2.  Per  lo  svolgimento delle funzioni conferite con la presente
legge, la Regione concorre al finanziamento dei comprensori montani e
delle  province di Gorizia e di Trieste con le seguenti assegnazioni,
la cui misura e' determinata annualmente in sede di legge finanziaria
regionale:
      a) devoluzione   di  quote  fisse  delle  compartecipazioni  ai
proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale;
      b) finanziamenti  a  valere sul fondo regionale per lo sviluppo
montano di cui all'art. 20.