Art. 4. Istituzione delle strutture 1. Ai sensi dell'Art. 12 della legge di organizzazione sono istituite, per l'esercizio dell'attivita' di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati della giunta regionale e del suo presidente, le seguenti strutture di diretta collaborazione: a) ufficio di gabinetto del presidente; b) segretariato generale, articolato nelle strutture elencate nell'allegato A); c) ufficio rapporti istituzionali del vice presidente. 2. Sono, altresi', istituite strutture con compiti di segreteria e di assistenza operativa al presidente, al vice presidente ed agli assessori. 3. Le declaratorie di funzioni dell'ufficio di gabinetto del presidente, delle strutture organizzate nel segretariato generale di cui al comma 1, lettera b), dell'ufficio rapporti istituzionali del vice presidente, nonche' delle strutture con compiti di segreteria e di assistenza ai presidente, al vice presidente ed agli assessori, di cui al comma 2, sono elencate nell'allegato A). 4. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 non possono esercitare funzioni amministrative e gestionali, ne' interferire sulle attivita' delle strutture organizzative di cui all'Art. 17. Il loro rapporto con le strutture organizzative, cui compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa della Regione, e' realizzato tramite i direttori di dipartimento.