Art. 4.
                     Istituzione delle strutture
    1.  Ai  sensi  dell'Art.  12  della  legge di organizzazione sono
istituite,    per    l'esercizio    dell'attivita'    di    indirizzo
politico-amministrativo  e  di  verifica  dei  risultati della giunta
regionale  e  del  suo  presidente,  le seguenti strutture di diretta
collaborazione:
      a) ufficio di gabinetto del presidente;
      b) segretariato  generale,  articolato nelle strutture elencate
nell'allegato A);
      c) ufficio rapporti istituzionali del vice presidente.
    2.  Sono, altresi', istituite strutture con compiti di segreteria
e  di  assistenza operativa al presidente, al vice presidente ed agli
assessori.
    3.  Le  declaratorie  di  funzioni  dell'ufficio di gabinetto del
presidente,  delle strutture organizzate nel segretariato generale di
cui  al  comma 1, lettera b), dell'ufficio rapporti istituzionali del
vice  presidente, nonche' delle strutture con compiti di segreteria e
di assistenza ai presidente, al vice presidente ed agli assessori, di
cui al comma 2, sono elencate nell'allegato A).
    4.  Le  strutture  di  cui  ai commi 1 e 2 non possono esercitare
funzioni amministrative e gestionali, ne' interferire sulle attivita'
delle  strutture  organizzative  di cui all'Art. 17. Il loro rapporto
con  le  strutture  organizzative,  cui compete comunque la direzione
finanziaria,  tecnica  e  amministrativa della Regione, e' realizzato
tramite i direttori di dipartimento.