Art. 7. Segretariato generale 1. Al segretariato generale di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sono attribuite le seguenti funzioni: a) assicurare il supporto tecnico all'attivita' di indirizzo politico e di controllo svolta dagli organi di governo; b) garantire il raccordo con le strutture organizzative di cui all'Art. 17; c) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali dell'Unione europea, dello Stato e delle altre Regioni, nonche' il consiglio regionale; d) assistere il presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia di rapporti con gli enti politico-istituzionali presenti sul territorio regionale, le formazioni economico-sociali e le confessioni religiose; e) assistere, anche attraverso attivita' di studio e di documentazione, il presidente e la giunta nell'attivita' di relazione nazionale ed internazionale; f) fornire assistenza alle attivita' della giunta; g) partecipare alla conferenza di coordinamento di cui all'Art. 3; h) coordinare le strutture sott'ordinate. 2. Alla struttura di cui al comma 1 e' preposto il segretario generale. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il segretario generale e' coadiuvato dal vice segretario generale che svolge, tra l'altro, le funzioni vicarie in sua assenza, individuato tra i soggetti responsabili delle strutture sott'ordinate e nominato con il provvedimento di conferimento dell'incarico. 3. Il segretario generale si avvale, altresi', di una segreteria operativa, posta alle sue dirette dipendenze. 4. Il segretario generale opera su direttiva del presidente. I responsabili delle strutture organizzate nel segretariato generale operano su direttiva del segretario generale. 5. Il segretario generale dispone di un fondo di dotazione per le spese di rappresentanza del presidente. L'attivita' amministrativa correlata all'utilizzazione del fondo e' svolta dalla competente struttura all'interno della direzione regionale per le attivita' della presidenza.