Art. 7.
                        Segretariato generale
    1.   Al  segretariato  generale  di  cui  all'art.  4,  comma  1,
lettera b), sono attribuite le seguenti funzioni:
      a) assicurare  il  supporto  tecnico all'attivita' di indirizzo
politico e di controllo svolta dagli organi di governo;
      b) garantire  il raccordo con le strutture organizzative di cui
all'Art. 17;
      c) collaborare  alle  iniziative concernenti i rapporti tra gli
organi  di  governo  regionali e gli organi istituzionali dell'Unione
europea,  dello  Stato  e  delle  altre Regioni, nonche' il consiglio
regionale;
      d) assistere    il    presidente   nell'esercizio   delle   sue
attribuzioni    in    materia    di    rapporti    con    gli    enti
politico-istituzionali   presenti   sul   territorio   regionale,  le
formazioni economico-sociali e le confessioni religiose;
      e) assistere,   anche  attraverso  attivita'  di  studio  e  di
documentazione, il presidente e la giunta nell'attivita' di relazione
nazionale ed internazionale;
      f) fornire assistenza alle attivita' della giunta;
      g) partecipare alla conferenza di coordinamento di cui all'Art.
3;
      h) coordinare le strutture sott'ordinate.
    2.  Alla  struttura  di  cui al comma 1 e' preposto il segretario
generale.  Per  lo  svolgimento  delle proprie funzioni il segretario
generale  e'  coadiuvato dal vice segretario generale che svolge, tra
l'altro,  le  funzioni  vicarie  in  sua  assenza,  individuato tra i
soggetti responsabili delle strutture sott'ordinate e nominato con il
provvedimento di conferimento dell'incarico.
    3.  Il segretario generale si avvale, altresi', di una segreteria
operativa, posta alle sue dirette dipendenze.
    4.  Il  segretario  generale opera su direttiva del presidente. I
responsabili  delle  strutture  organizzate nel segretariato generale
operano su direttiva del segretario generale.
    5. Il segretario generale dispone di un fondo di dotazione per le
spese  di  rappresentanza  del presidente. L'attivita' amministrativa
correlata  all'utilizzazione  del  fondo  e'  svolta dalla competente
struttura  all'interno  della  direzione  regionale  per le attivita'
della presidenza.