Art. 8.
Modalita'  d'istituzione, modifica, integrazione e soppressione delle
                              strutture
    1.  La  soppressione della struttura del segretariato generale e'
disposta con legge regionale.
    2.   Per   la   modifica  ed  integrazione  della  struttura  del
segretariato   generale,  ovvero,  per  l'istituzione,  la  modifica,
l'integrazione  o  la  soppressione  della  struttura dell'ufficio di
gabinetto  del  presidente,  dell'ufficio  rapporti istituzionali del
vice   presidente,   delle  strutture  organizzate  nel  segretariato
generale,  di  quelle  con  compiti di segreteria del presidente, del
vice  presidente  e  degli assessori, si provvede con le procedure di
modifica  e  d'integrazione  del presente regolamento di cui all'Art.
561.
    3. Il provvedimento istitutivo di nuove strutture organizzate nel
segretariato generale contiene:
      a) la denominazione della struttura;
      b) la declaratoria delle funzioni;
    4.  I comitati e i collegi costituiti all'interno delle strutture
organizzate  nel  segretariato  generale  possono  essere composti da
esperti   esterni  di  particolare  qualificazione.  L'incarico  agli
esperti  esterni  e' conferito con decreto del presidente, sentito il
segretario  generale,  e  puo'  avere  una durata massima di un anno,
rinnovabile,  dalla  data  di effettivo insediamento e, comunque, non
puo'  oltrepassare la data di scadenza della legislatura in corso. Il
presidente    designa,   con   il   provvedimento   di   conferimento
dell'incarico,   uno   degli   esperti   esterni   quale   presidente
dell'organismo.  Agli esperti esterni si applicano le disposizioni di
cui  all'Art.  14,  comma  3.  Gli  organismi predetti possono essere
coadiuvati  da  una  struttura  di supporto tecnico, costituita da un
responsabile  e  da unita' di personale di categorie diverse, ovvero,
possono  essere  messi  a  disposizione  delle  specifiche  strutture
organizzate  nel  segretariato  generale secondo quanto stabilito nel
provvedimento istitutivo. Ai responsabile della struttura di supporto
si  applicano  le  disposizioni  di cui all'Art. 10. Il provvedimento
istitutivo  dell'organismo,  determina  anche il numero degli esperti
esterni  ed  i  requisiti professionali richiesti per il conferimento
dei  relativi incarichi, ivi compreso quello relativo al responsabile
della struttura di supporto. Agli esperti di cui al presente comma si
applicano   i   trattamenti   economici   onnicomprensivi   stabiliti
nell'allegato CC).