Art. 8. Modalita' d'istituzione, modifica, integrazione e soppressione delle strutture 1. La soppressione della struttura del segretariato generale e' disposta con legge regionale. 2. Per la modifica ed integrazione della struttura del segretariato generale, ovvero, per l'istituzione, la modifica, l'integrazione o la soppressione della struttura dell'ufficio di gabinetto del presidente, dell'ufficio rapporti istituzionali del vice presidente, delle strutture organizzate nel segretariato generale, di quelle con compiti di segreteria del presidente, del vice presidente e degli assessori, si provvede con le procedure di modifica e d'integrazione del presente regolamento di cui all'Art. 561. 3. Il provvedimento istitutivo di nuove strutture organizzate nel segretariato generale contiene: a) la denominazione della struttura; b) la declaratoria delle funzioni; 4. I comitati e i collegi costituiti all'interno delle strutture organizzate nel segretariato generale possono essere composti da esperti esterni di particolare qualificazione. L'incarico agli esperti esterni e' conferito con decreto del presidente, sentito il segretario generale, e puo' avere una durata massima di un anno, rinnovabile, dalla data di effettivo insediamento e, comunque, non puo' oltrepassare la data di scadenza della legislatura in corso. Il presidente designa, con il provvedimento di conferimento dell'incarico, uno degli esperti esterni quale presidente dell'organismo. Agli esperti esterni si applicano le disposizioni di cui all'Art. 14, comma 3. Gli organismi predetti possono essere coadiuvati da una struttura di supporto tecnico, costituita da un responsabile e da unita' di personale di categorie diverse, ovvero, possono essere messi a disposizione delle specifiche strutture organizzate nel segretariato generale secondo quanto stabilito nel provvedimento istitutivo. Ai responsabile della struttura di supporto si applicano le disposizioni di cui all'Art. 10. Il provvedimento istitutivo dell'organismo, determina anche il numero degli esperti esterni ed i requisiti professionali richiesti per il conferimento dei relativi incarichi, ivi compreso quello relativo al responsabile della struttura di supporto. Agli esperti di cui al presente comma si applicano i trattamenti economici onnicomprensivi stabiliti nell'allegato CC).