Art. 9. Contingente del personale delle strutture di diretta collaborazione 1. Il contingente di personale necessario per lo svolgimento delle attivita' delle strutture di cui all'Art. 4 e' stabilito in complessive duecentotrenta unita', di cui: a) massimo settantacinque unita', per la struttura del segretariato generale e per quelle in esso organizzate, di cui all'Art. 4, comma 1, lettera b); b) massimo n. dodici unita', per l'ufficio di gabinetto del presidente di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a) e cinque unita' per l'ufficio rapporti istituzionali del vice presidente; c) massimo centotrentasette unita', per le segreterie del presidente, del vice presidente e degli assessori, di cui all'Art. 4, comma 2, di cui: 1) quindi 15 unita' per la segreteria del presidente; 2) dodici unita' per la segreteria del vice presidente; 3) dieci unita' per ciascuna segreteria degli assessori. 2. Alle strutture di cui all'Art. 4 possono essere assegnati, nell'ambito del contingente di personale determinato dal comma 1: a) dipendenti regionali, anche con qualifica dirigenziale; b) dipendenti e dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo; c) collaboratori esterni alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, disciplinati dalle norme di diritto privato. 3. All'ufficio di gabinetto del presidente, all'ufficio rapporti istituzionali del vice presidente ed alle strutture organizzate nel segretariato generale, di cui all'Art. 4, comma 1, lettera b), possono essere assegnati i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c) nella misura massima del 60% dei rispettivi contingenti di cui al comma 1, lettera a) e b). 4. Alle segreterie del presidente, del vice presidente e degli assessori, di cui all'Art. 4, comma 2, possono essere assegnati i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c) nella misura massima del 60% del contingente determinato dal comma 1, lettera c). 5. Per le esigenze delle strutture di cui all'Art. 4 possono essere assegnati, inoltre, esperti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore ad un anno, nei seguenti limiti: a) fino ad un massimo di n. 20 esperti, per le strutture organizzate nel segretariato generale, di cui all'Art. 4, comma 1, lettera b); b) fino ad un massimo di un esperto, per ciascuna segreteria, del vice presidente e degli assessori, di cui all'Art. 4, comma 2, lettera b). 6. Il contingente di cui al comma 1 non e' ricompreso nelle dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale di cui agli articoli 169 e 201. In tali dotazioni organiche e' mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello dei dipendenti di ruolo temporaneamente confluiti nel predetto contingente. 7. Il segretario generale, con proprio atto di organizzazione, ripartisce ed assegna alla propria struttura ed a quelle organizzate nel segretariato generale il personale assegnatogli con atto del direttore regionale della direzione «Organizzazione e personale» di cui all'Art. 12, comma 1. 8. Per ogni legislatura la giunta, entro novanta giorni dall'insediamento, determina, con le modalita' di cui al comma 9, il contingente di personale di cui al comma 1. 9. Per la determinazione del contingente di personale si tiene conto: a) delle strutture da istituire; b) del numero dei dipendenti regionali che possono essere assegnati alle strutture di cui alla lettera a), nel rispetto delle esigente delle strutture organizzative; c) delle risorse finanziarie determinate con legge di bilancio e destinate rispettivamente al personale di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, ai collaboratori esterni e agli esperti e consulenti esterni. 10. Le variazioni al contingente di personale sono approvate con legge regionale, se a tali variazioni corrisponde un aumento di spesa; sono approvate con deliberazione della giunta, negli altri casi.