Art. 9.
 Contingente del personale delle strutture di diretta collaborazione
    1.  Il  contingente  di  personale  necessario per lo svolgimento
delle  attivita'  delle  strutture  di cui all'Art. 4 e' stabilito in
complessive duecentotrenta unita', di cui:
      a) massimo   settantacinque   unita',   per  la  struttura  del
segretariato  generale  e  per  quelle  in  esso  organizzate, di cui
all'Art. 4, comma 1, lettera b);
      b) massimo  n.  dodici  unita',  per l'ufficio di gabinetto del
presidente di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a) e cinque unita' per
l'ufficio rapporti istituzionali del vice presidente;
      c) massimo  centotrentasette  unita',  per  le  segreterie  del
presidente, del vice presidente e degli assessori, di cui all'Art. 4,
comma 2, di cui:
        1) quindi 15 unita' per la segreteria del presidente;
        2) dodici unita' per la segreteria del vice presidente;
        3) dieci unita' per ciascuna segreteria degli assessori.
    2.  Alle  strutture  di  cui all'Art. 4 possono essere assegnati,
nell'ambito del contingente di personale determinato dal comma 1:
      a) dipendenti regionali, anche con qualifica dirigenziale;
      b) dipendenti  e  dirigenti di altre pubbliche amministrazioni,
in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo;
      c) collaboratori  esterni alla pubblica amministrazione assunti
con  contratto  a  tempo  determinato, pieno o parziale, disciplinati
dalle norme di diritto privato.
    3.  All'ufficio di gabinetto del presidente, all'ufficio rapporti
istituzionali  del  vice presidente ed alle strutture organizzate nel
segretariato  generale,  di  cui  all'Art.  4,  comma  1, lettera b),
possono  essere  assegnati i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e
c)  nella misura massima del 60% dei rispettivi contingenti di cui al
comma 1, lettera a) e b).
    4.  Alle  segreterie  del presidente, del vice presidente e degli
assessori,  di  cui  all'Art.  4, comma 2, possono essere assegnati i
soggetti  di cui al comma 2, lettere b) e c) nella misura massima del
60% del contingente determinato dal comma 1, lettera c).
    5.  Per  le  esigenze  delle  strutture di cui all'Art. 4 possono
essere assegnati, inoltre, esperti per particolari professionalita' e
specializzazioni   con   incarichi  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa,  di  durata  non  superiore  ad  un  anno, nei seguenti
limiti:
      a) fino  ad  un  massimo  di  n.  20  esperti, per le strutture
organizzate  nel  segretariato  generale, di cui all'Art. 4, comma 1,
lettera b);
      b)  fino  ad un massimo di un esperto, per ciascuna segreteria,
del  vice  presidente  e degli assessori, di cui all'Art. 4, comma 2,
lettera b).
    6.  Il  contingente  di  cui  al  comma 1 non e' ricompreso nelle
dotazioni  organiche  del  personale con qualifica dirigenziale e non
dirigenziale  di  cui  agli  articoli  169  e  201. In tali dotazioni
organiche e' mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello
dei  dipendenti  di  ruolo  temporaneamente  confluiti  nel  predetto
contingente.
    7.  Il  segretario  generale, con proprio atto di organizzazione,
ripartisce  ed assegna alla propria struttura ed a quelle organizzate
nel  segretariato  generale  il  personale  assegnatogli con atto del
direttore  regionale  della direzione «Organizzazione e personale» di
cui all'Art. 12, comma 1.
    8.   Per   ogni  legislatura  la  giunta,  entro  novanta  giorni
dall'insediamento,  determina, con le modalita' di cui al comma 9, il
contingente di personale di cui al comma 1.
    9.  Per  la  determinazione del contingente di personale si tiene
conto:
      a) delle strutture da istituire;
      b) del  numero  dei  dipendenti  regionali  che  possono essere
assegnati  alle  strutture di cui alla lettera a), nel rispetto delle
esigente delle strutture organizzative;
      c) delle  risorse finanziarie determinate con legge di bilancio
e   destinate   rispettivamente   al  personale  di  altre  pubbliche
amministrazioni,  in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo,
ai collaboratori esterni e agli esperti e consulenti esterni.
    10.  Le variazioni al contingente di personale sono approvate con
legge  regionale,  se  a  tali  variazioni  corrisponde un aumento di
spesa;  sono  approvate  con  deliberazione della giunta, negli altri
casi.