Art. 8.
                 Tutela della salute dei praticanti
    1. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive
aperte  al  pubblico  dietro  pagamento  di corrispettivi a qualsiasi
titolo,  anche  sotto  forma  di  quote  sociali di adesione, i corsi
finalizzati  al  miglioramento  dell'efficienza  fisica devono essere
svolti  con  la  presenza  di  un  istruttore  qualificato  o  di  un
istruttore specifico di disciplina.
    2.  Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di
diploma  rilasciato  dall'Istituto  superiore  di  educazione  fisica
(ISEF)  o  di laurea in scienze motorie di cui all'Art. 2 del decreto
legislativo  8 maggio  1998,  n.  178  (trasformazione degli Istituti
superiori  di  educazione fisica e istituzione di facolta' e di corsi
di  laurea  e  di  diploma  in scienze motorie, a norma dell'Art. 17,
comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), ovvero in possesso di
diploma  o di laurea equipollenti conseguiti all'estero. L'istruttore
qualificato e' responsabile della corretta applicazione dei programmi
e delle attivita' svolte nella struttura sportiva.
    3.  Sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli in
possesso  di  apposita  corrispondente abilitazione, rilasciata dalla
federazione  nazionale  competente, riconosciuta o affiliata al CONI,
nonche'  rilasciata  dalle  scuole  regionali  dello sport del CONI e
dagli   enti  di  promozione  sportiva  riconosciuti  dal  CONI.  Gli
insegnanti  tecnici  delle associazioni tecniche sportive specifiche,
riconosciuti  dalla  Regione  ai  sensi  dell'Art.  9,  comma 2, sono
equiparati  agli  istruttori  specifici.  L'istruttore  specifico  di
disciplina  e' responsabile della corretta applicazione del programmi
e delle attivita' svolte nella struttura sportiva.
    4.  Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano per
l'esercizio di:
      a) attivita'  rientranti nei programmi scolastici di educazione
fisica  previsti  dal  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
      b) attivita'   agonistiche  promosse  da  federazioni  sportive
nazionali,  da  enti  di  promozione sportiva riconosciuti dal CONI e
dagli  oratori,  con  assunzione  delle responsabilita' inerenti alla
tutela  della  salute  e  della  sicurezza  degli atleti a carico dei
soggetti promotori ed organizzatori.
    5.  Nelle  piscine  e  specchi d'acqua interni aperti al pubblico
dietro  pagamento  di  corrispettivi  a qualsiasi titolo, anche sotto
forma  di  quote  sociali  di  adesione,  i  corsi di nuoto, di nuoto
pinnato,   di  nuoto  sincronizzato,  di  tuffi,  di  pallanuoto,  di
salvamento e di subacquea devono essere svolti alla costante presenza
sia  di  istruttori  in  possesso  dei  brevetti e delle abilitazioni
all'insegnamento  rilasciati  dai  competenti  uffici  della pubblica
amministrazione e dalle competenti federazioni nazionali riconosciute
o  affiliate al CONI, sia di almeno un operatore abilitato a prestare
i primi soccorsi nel caso di infortuni o malori.
    6.  Gli  esercenti  degli impianti sportivi di cui ai commi 1 e 5
devono  stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli utenti
e  degli  istruttori  che  svolgono  attivita'  di contatto fisico, a
copertura  di  eventi  dannosi  comunque riconducibili alle attivita'
svolte all'interno degli stessi impianti.
    7.  La  giunta  regionale  in  attuazione  dei  piani e programmi
sanitari  regionali  promuove le attivita' di prevenzione e di tutela
della salute nelle attivita' sportive, al fine di escludere l'ausilio
di  sostanze,  metodologie e tecniche che possano mettere in pericolo
l'integrita'  psicofisica  degli  atleti.  Al  riguardo,  le societa'
sportive,  nonche' gli esercenti di impianti sportivi di cui ai commi
1  e  5  svolgono  una  capillare  attivita' di informazione all'atto
dell'iscrizione.
    8.  Le societa', le associazioni sportive, gli enti di promozione
sportiva per poter accedere ai benefici previsti dalla presente legge
devono   dimostrare  di  aver  adeguato  i  propri  regolamenti  alle
disposizioni  di  cui all'Art. 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376
(disciplina  della  tutela sanitaria delle attivita' sportive e della
lotta  contro  il doping), prevedendo in particolare le sanzioni e le
procedure  disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping
o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.