Art. 8.
Tutela della salute dei praticanti
1. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive
aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi
titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi
finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere
svolti con la presenza di un istruttore qualificato o di un
istruttore specifico di disciplina.
2. Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di
diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica
(ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all'Art. 2 del decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (trasformazione degli Istituti
superiori di educazione fisica e istituzione di facolta' e di corsi
di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'Art. 17,
comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), ovvero in possesso di
diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero. L'istruttore
qualificato e' responsabile della corretta applicazione dei programmi
e delle attivita' svolte nella struttura sportiva.
3. Sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli in
possesso di apposita corrispondente abilitazione, rilasciata dalla
federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI,
nonche' rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e
dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli
insegnanti tecnici delle associazioni tecniche sportive specifiche,
riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'Art. 9, comma 2, sono
equiparati agli istruttori specifici. L'istruttore specifico di
disciplina e' responsabile della corretta applicazione del programmi
e delle attivita' svolte nella struttura sportiva.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano per
l'esercizio di:
a) attivita' rientranti nei programmi scolastici di educazione
fisica previsti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) attivita' agonistiche promosse da federazioni sportive
nazionali, da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e
dagli oratori, con assunzione delle responsabilita' inerenti alla
tutela della salute e della sicurezza degli atleti a carico dei
soggetti promotori ed organizzatori.
5. Nelle piscine e specchi d'acqua interni aperti al pubblico
dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto
forma di quote sociali di adesione, i corsi di nuoto, di nuoto
pinnato, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di
salvamento e di subacquea devono essere svolti alla costante presenza
sia di istruttori in possesso dei brevetti e delle abilitazioni
all'insegnamento rilasciati dai competenti uffici della pubblica
amministrazione e dalle competenti federazioni nazionali riconosciute
o affiliate al CONI, sia di almeno un operatore abilitato a prestare
i primi soccorsi nel caso di infortuni o malori.
6. Gli esercenti degli impianti sportivi di cui ai commi 1 e 5
devono stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli utenti
e degli istruttori che svolgono attivita' di contatto fisico, a
copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attivita'
svolte all'interno degli stessi impianti.
7. La giunta regionale in attuazione dei piani e programmi
sanitari regionali promuove le attivita' di prevenzione e di tutela
della salute nelle attivita' sportive, al fine di escludere l'ausilio
di sostanze, metodologie e tecniche che possano mettere in pericolo
l'integrita' psicofisica degli atleti. Al riguardo, le societa'
sportive, nonche' gli esercenti di impianti sportivi di cui ai commi
1 e 5 svolgono una capillare attivita' di informazione all'atto
dell'iscrizione.
8. Le societa', le associazioni sportive, gli enti di promozione
sportiva per poter accedere ai benefici previsti dalla presente legge
devono dimostrare di aver adeguato i propri regolamenti alle
disposizioni di cui all'Art. 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376
(disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della
lotta contro il doping), prevedendo in particolare le sanzioni e le
procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping
o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.