Art. 9.
                   Qualificazione degli operatori
    1.  La  Regione  promuove  la  formazione  e  l'aggiornamento dei
dirigenti,  dei  tecnici,  degli operatori ed animatori impegnati nel
settore  delle  attivita'  sportive e delle attivita' fisico-motorie,
favorendo  le  iniziative  finalizzate  ad  elevare  il  loro livello
professionale,  nonche'  le  iniziative  riferite  alla formazione di
operatori  particolarmente  qualificati  a supporto delle persone con
danno psico-fisico. Favorisce altresi' la formazione degli insegnanti
delle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, oltre che materne, mediante
opportuni  accordi  con  gli  organismi scolastici, nell'ambito delle
proprie competenze.
    2.  La  giunta  regionale,  sentiti  la facolta' universitaria di
scienze   motorie,   il   CONI,  le  associazioni  tecniche  sportive
specifiche,  le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva
interessati,  definisce con regolamento i profili professionali nelle
diverse  discipline  sportive,  laddove  non disciplinati dalla legge
statale,  individuandone  caratteristiche  e  requisiti  dei percorsi
formativi  e  puo' istituire un collegio regionale per l'accertamento
del possesso dei suddetti requisiti.