Art. 9. Qualificazione degli operatori 1. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori ed animatori impegnati nel settore delle attivita' sportive e delle attivita' fisico-motorie, favorendo le iniziative finalizzate ad elevare il loro livello professionale, nonche' le iniziative riferite alla formazione di operatori particolarmente qualificati a supporto delle persone con danno psico-fisico. Favorisce altresi' la formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che materne, mediante opportuni accordi con gli organismi scolastici, nell'ambito delle proprie competenze. 2. La giunta regionale, sentiti la facolta' universitaria di scienze motorie, il CONI, le associazioni tecniche sportive specifiche, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva interessati, definisce con regolamento i profili professionali nelle diverse discipline sportive, laddove non disciplinati dalla legge statale, individuandone caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi e puo' istituire un collegio regionale per l'accertamento del possesso dei suddetti requisiti.