Art. 9.
Qualificazione degli operatori
1. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento dei
dirigenti, dei tecnici, degli operatori ed animatori impegnati nel
settore delle attivita' sportive e delle attivita' fisico-motorie,
favorendo le iniziative finalizzate ad elevare il loro livello
professionale, nonche' le iniziative riferite alla formazione di
operatori particolarmente qualificati a supporto delle persone con
danno psico-fisico. Favorisce altresi' la formazione degli insegnanti
delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che materne, mediante
opportuni accordi con gli organismi scolastici, nell'ambito delle
proprie competenze.
2. La giunta regionale, sentiti la facolta' universitaria di
scienze motorie, il CONI, le associazioni tecniche sportive
specifiche, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva
interessati, definisce con regolamento i profili professionali nelle
diverse discipline sportive, laddove non disciplinati dalla legge
statale, individuandone caratteristiche e requisiti dei percorsi
formativi e puo' istituire un collegio regionale per l'accertamento
del possesso dei suddetti requisiti.