Art. 7.
           Composizione del comitato di gestione dell'ATC
    1.  Il  comitato digestione dell'ATC e' composto da dieci membri,
di cui:
      a) tre    appartenenti   a   strutture   delle   organizzazioni
professionali   agricole   maggiormente   rappresentative  a  livello
nazionale,  ove  presenti  in  forma  organizzata  sul territorio del
comprensorio;
      b) tre  appartenenti alle associazioni venatorie riconosciute a
livello  nazionale,  ove presenti in forma organizzata sul territorio
del comprensorio;
      c) due  appartenenti alle associazioni di protezione ambientale
presenti  nel  consiglio  nazionale  per  l'ambiente, ove presenti in
forma organizzata sul territorio del comprensorio;
      d) due  nominati  dalla  provincia,  con  il  criterio del voto
limitato.
    2.  I  membri del comitato di cui al comma 1, lettere a), b) e c)
sono  scelti tra la generalita' dei proprietari o conduttori di fondi
inclusi  nell'ATC,  tra  i cacciatori iscritti, tra gli ambientalisti
residenti  nel  comprensorio  e individuati tra gli appartenenti alle
rispettive organizzazioni ed associazioni.
    3.  La  provincia,  sulla  base  dei  nominativi  indicati  dagli
organismi  di  cui  al  comma  1,  procede alla nomina dei membri del
comitato.   In   caso  di  mancato  accordo  sulle  designazioni,  la
provincia,  entro  novanta  giorni  dalla  richiesta, nomina i membri
secondo   la   rappresentativita'  espressa  dalle  organizzazioni  e
associazioni.
    4.  Il  comitato  resta  in  carica per tutta la durata del piano
faunistico-venatorio  regionale  e  viene  rinnovato  entro  sessanta
giorni dall'adozione del nuovo piano.
    5.  I  membri  del  comitato possono essere riconfermati una sola
volta.
    6.   I  lavori  del  comitato  possono  essere  svolti  anche  in
commissioni composte da alcuni membri del comitato.
    7.  Alle riunioni del comitato o delle commissioni possono essere
invitati soggetti esterni.
    8.  Ai membri del comitato e' corrisposto un gettone di presenza,
il cui importo e' fissato dalla provincia, per la partecipazione alle
riunioni del comitato o delle commissioni.
    9.  Il  comitato puo' decidere la corresponsione al presidente di
un compenso mensile non superiore a 400 euro. Il compenso mensile non
e' cumulabile con il gettone di presenza.
    10.  In  caso  di  riunioni del comitato o delle commissioni e in
caso   di   missioni   effettuate  dai  componenti  del  comitato  e'
corrisposto il rimborso delle spese di viaggio.
    11.  Ai  soggetti  esterni  che  partecipano  al  comitato o alle
commissioni sono riconosciute solo le spese di viaggio.