Art. 7.
       Revoca di contributi e sospensione dell'autorizzazione
    1. Il comune controlla periodicamente il rispetto dell'obbligo al
mantenimento  dell'attivita'.  La  Regione,  accertata  la violazione
dell'obbligo,    provvede    a   revocare   i   contributi   concessi
proporzionalmente al residuo periodo di inadempienza.
    2.   Il   comune,  anche  su  segnalazione  dell'APT  o  dell'ASL
competenti per territorio, puo' adottare provvedimenti di sospensione
o  chiusura  dell'esercizio,  mediante  revoca  dell'autorizzazione e
conseguente  cancellazione dagli elenchi delle attivita' ricettive di
B&B, nei seguenti casi:
      a) perdita,  da  parte del titolare, del possesso dei requisiti
soggettivi  di  cui  al  T.U.  P.S. approvato con regio decreto-legge
18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
      b) attivita'   difforme  dagli  scopi  per  i  quali  e'  stata
rilasciata l'idoneita';
      c) reiterate  segnalazioni  da  parte degli ospiti di carenze e
disservizi;
      d) persistente  inosservanza  delle  normative  di  tutela  del
turista.
    3.  In caso di accertamenti di irregolarita', il comune diffida a
rimuovere  le stesse entro un termine non superiore a dieci giorni e,
in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell'attivita', per
un  periodo  non  superiore  a sei mesi, decorso inutilmente il quale
procede alla chiusura dell'attivita'.
    4.  I  provvedimenti di sospensione e di chiusura sono comunicati
all'APT per l'annotazione sull'elenco.