Art. 7. Revoca di contributi e sospensione dell'autorizzazione 1. Il comune controlla periodicamente il rispetto dell'obbligo al mantenimento dell'attivita'. La Regione, accertata la violazione dell'obbligo, provvede a revocare i contributi concessi proporzionalmente al residuo periodo di inadempienza. 2. Il comune, anche su segnalazione dell'APT o dell'ASL competenti per territorio, puo' adottare provvedimenti di sospensione o chiusura dell'esercizio, mediante revoca dell'autorizzazione e conseguente cancellazione dagli elenchi delle attivita' ricettive di B&B, nei seguenti casi: a) perdita, da parte del titolare, del possesso dei requisiti soggettivi di cui al T.U. P.S. approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni; b) attivita' difforme dagli scopi per i quali e' stata rilasciata l'idoneita'; c) reiterate segnalazioni da parte degli ospiti di carenze e disservizi; d) persistente inosservanza delle normative di tutela del turista. 3. In caso di accertamenti di irregolarita', il comune diffida a rimuovere le stesse entro un termine non superiore a dieci giorni e, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell'attivita', per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale procede alla chiusura dell'attivita'. 4. I provvedimenti di sospensione e di chiusura sono comunicati all'APT per l'annotazione sull'elenco.