Art. 9.
                        Vigilanza e controlli
    1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorita' sanitarie
e  di  pubblica  sicurezza,  le  funzioni di vigilanza e di controllo
sull'osservanza   delle   disposizioni   della  presente  legge  sono
esercitate  dal  comune  e  dall'APT  territorialmente  competenti. I
comuni svolgono le funzioni amministrative concernenti l'applicazione
delle sanzioni di cui all'Art. 8.