Art. 9. Vigilanza e controlli 1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorita' sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune e dall'APT territorialmente competenti. I comuni svolgono le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 8.