Art. 10. Progetto esecutivo 1. Le province provvedono alla redazione del progetto esecutivo, ed all'approvazione di esso, e ne danno comunicazione alla Regione. 2. La provincia, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, trasmette alla Regione il quadro economico dell'intervento e la previsione annuale relativa alla liquidazione degli importi di cui all'art. 11, comma 4, per gli opportuni impegni finanziari.