Art. 10.
                         Progetto esecutivo
    1.  Le province provvedono alla redazione del progetto esecutivo,
ed all'approvazione di esso, e ne danno comunicazione alla Regione.
    2.   La  provincia,  a  seguito  dell'approvazione  del  progetto
esecutivo,   ai  fini  dell'espletamento  delle  procedure  di  gara,
trasmette  alla  Regione  il  quadro  economico  dell'intervento e la
previsione  annuale  relativa  alla liquidazione degli importi di cui
all'art. 11, comma 4, per gli opportuni impegni finanziari.